Cassazione Penale, Ordinanza n. 17301/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore di una persona già condannata con due sentenze irrevocabili ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle due decisioni. L'istanza è stata rigettata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, sul rilievo che i due reati erano stati commessi a quasi due anni di distanza l'uno dall'altro, circostanza ritenuta incompatibile con un medesimo disegno criminoso e indice, invece, di una scelta di vita orientata alla reiterazione contingente degli illeciti. Nel ricorso per cassazione la difesa ha censurato tale valutazione, valorizzando l'omogeneità dei reati e la contiguità spaziale dei luoghi di commissione. La Corte ha ritenuto però che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato il principio secondo cui l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base di un solo elemento fattuale, purché il giudice dia conto di avere svolto una verifica adeguata e completa degli indicatori prospettati dalla difesa o comunque emersi nel giudizio.
Norme richiamate
disciplina della continuazione
La richiesta di applicazione del reato continuato può essere rigettata quando la distanza cronologica tra i fatti e gli altri elementi valutati escludano l'unitarietà del disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Norma implicita nel riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, rispetto a sentenze irrevocabili.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche in presenza di un solo elemento fattuale significativo, purché la motivazione dia conto di una verifica completa degli indicatori allegati dalla difesa o comunque emersi nel giudizio.
- La mera omogeneità dei reati e la contiguità spaziale dei luoghi di commissione non sono, di per sé sole, sufficienti a imporre l'applicazione della continuazione se la distanza temporale tra i fatti depone per una scelta criminosa episodica e non unitaria.
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego della continuazione in sede esecutiva, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; se la censura si risolve in una diversa lettura del materiale fattuale già valutato, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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