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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33063/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona (12/09/2023) che aveva confermato, in gran parte, la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo A) e bancarotta documentale (capo B) in relazione al fallimento della società HI - MEC S.r.l. Le imputazioni riguardavano la distrazione di complessivi euro 19.342,00: trattenute sulle buste paga (rate di finanziamenti e TFR) non versate alle finanziarie e la sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili. Romandini contestava la configurabilità del reato richiamando le Sezioni Unite (Li Calzi, Orlando) che escluderebbero l'appropriazione indebita per omesso versamento di trattenute, nonché sostenendo che il contratto di cessione del quinto fosse anteriore al suo insediamento come amministratore. Da Re proponeva tre motivi: mancata declaratoria di estinzione per prescrizione (art.157 e 81 c.p., art.217 l. fall.), censura sull'ammissione della costituzione di parte civile (Capristo) e vizi di motivazione su acquisizione/trasmissione della documentazione societaria; alcuni motivi erano ritenuti nuovi e quindi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Flavio Da Re e ha rigettato il ricorso di Domenico Romandini. In particolare: per Romandini la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo che invocava l'esclusione del reato in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha confermato che le somme trattenute e non versate alle finanziarie o destinate al TFR facevano parte del patrimonio della società e la loro sottrazione integra bancarotta fraudolenta per distrazione, oltre alla responsabilità per bancarotta documentale in relazione all'omessa consegna delle scritture. Quanto a Da Re, la Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per essere inediti e non ha ravvisato errori motivazionali tali da giustificare l'annullamento. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso di Romandini con condanna alle spese processuali del ricorrente; inammissibilità del ricorso di Da Re con condanna al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, l. fall.

    Norma sul reato di bancarotta: la Corte ha richiamato l'articolo in relazione alla riqualificazione della condotta documentale e alla possibile estinzione per prescrizione; la sentenza conferma che la sottrazione di somme dal patrimonio sociale integra distrazione ai sensi della disciplina fallimentare.

  • art. 216 l. fall.

    Norma che disciplina l'ammissione delle parti civili nel processo per reati fallimentari; la Corte ha esaminato la legittimità della costituzione di Capristo come parte civile e ha ritenuto inesistenti vizi tali da annullare la decisione di merito.

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    Richiamato per il confronto con la nozione di 'altruità' del bene: le Sezioni Unite hanno escluso che le trattenute non versate costituiscano appropriazione indebita perché il denaro resta parte del patrimonio del datore di lavoro; la Corte ha però precisato che tale fatto non esclude la configurazione della distrazione nel fallimento.

  • art. 157 e art. 81 c.p.

    Richiamati in relazione alla possibile estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto infondato il profilo di estinzione rispetto alle riqualificazioni operate in primo grado e in appello.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sul contenuto minimo dei motivi di ricorso; la Corte ha constatato che i motivi erano enunciati nei limiti richiesti.

  • art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe)

    Norme emergenziali sulla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; applicate per la procedura di deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero e delle difese.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per l'inammissibilità dei motivi non proposti in appello (inediti): la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi non svolti nel giudizio di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'obbligo del ricorrente in caso di inammissibilità: applicata per la condanna alle spese e l'ammenda a carico del ricorrente Da Re.

Massime di principio

  • Le trattenute salariali operate dal datore di lavoro non versate alle finanziarie o al lavoratore, benché non configurino sempre appropriazione indebita (art. 646 c.p.), possono costituire distrazione di beni societari se, in caso di fallimento, risultano parte del patrimonio aziendale e vengono sottratte o non documentate: in un contesto fallimentare prevale la qualificazione come bancarotta per distrazione.
  • Per configurare appropriazione indebita è necessario che il bene sia 'altrui' ab origine e non semplicemente un'obbligazione del datore di lavoro; la giurisprudenza delle Sezioni Unite distingue nettamente queste ipotesi.
  • In caso di contestazione di distrazione, grava sull'amministratore la prova della destinazione e della esistenza dei fondi: l'assenza di prova sulle destinazioni dei fondi può legittimare l'inferenza di distrazione.
  • I motivi nuovi non sollevati in appello sono inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto, le censure devono essere tempestivamente proposte già nel grado di appello per poter essere esaminate dalla Corte di cassazione.
  • La prescrizione va valutata alla luce della corretta riqualificazione del fatto: una diversa qualificazione giuridica (es. appropriarsi vs. distrarre) può incidere sul decorso prescrizionale e sulla fattispecie applicabile.
  • La costituzione di parte civile richiede che la pretesa di danno sia concreta e non manifestamente infondata; la semplice percezione di somme da parte del dipendente non esclude di per sé l'ammissione come parte civile se la vicenda materiale e i danni contestati permangono.

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