Sentenza del 19/02/2019 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Cessione di un bene immobile - Clausole contrattuali - Operazioni successive sul bene - Riclassificazione del contratto - Cessione di terreno edificabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta qualificazione fiscale di un contratto di vendita immobiliare. Sebbene formalmente avente a oggetto un immobile con fabbricato, le clausole contrattuali prevedevano la demolizione dell'edificio esistente e la successiva costruzione di un nuovo fabbricato, destinato in parte alla vendita e in parte ai venditori. Tali elementi hanno portato a considerare l'operazione, nella sua sostanza economica, come cessione di un terreno edificabile e non come semplice vendita di un fabbricato.
La decisione
La vendita è stata riclassificata come cessione di terreno edificabile. Di conseguenza, ai fini fiscali, è stata ritenuta applicabile la disciplina delle plusvalenze prevista dall'art. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986. Il testo non indica espressamente l'esito processuale in termini di accoglimento o rigetto del ricorso, ma il principio affermato è favorevole alla qualificazione sostanziale dell'operazione come cessione di area edificabile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b)
La norma disciplina, tra l'altro, le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. La qualificazione fiscale dell'operazione deve considerare la sostanza economica e le clausole contrattuali, non soltanto la denominazione formale del bene venduto.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente una cessione immobiliare occorre valutare il contenuto complessivo del contratto e le operazioni previste successivamente, non solo l'attuale stato fisico o la descrizione formale del bene.
- Quando il fabbricato è destinato alla demolizione e l'operazione è collegata alla realizzazione di una nuova costruzione, la vendita può essere trattata come cessione di terreno edificabile.
- La destinazione edificatoria dell'area e il progetto economico complessivo possono incidere sulla tassazione della plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986.
- Le clausole contrattuali che prevedono demolizione, ricostruzione e successiva vendita delle unità immobiliari possono costituire elementi decisivi per la riclassificazione dell'operazione.
- La valutazione deve comunque essere effettuata sul testo integrale del contratto e sulle circostanze concrete dell'operazione, poiché il solo riferimento alla demolizione o alla futura edificazione non è necessariamente sufficiente in ogni caso.
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