Cassazione Penale, Sentenza n. 9289/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ex art. 309 c.p.p., avverso l'ordinanza che aveva confermato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto dal G.I.P. di Macerata del 16/09/2024 in relazione ai reati indicati nei capi 1 (associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e riciclaggio) e 21 (autoriciclaggio). Il motivo unico denunciava inosservanza della legge processuale a pena di nullità e mancanza o mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.), in particolare riguardo al riconoscimento, da parte del Tribunale del riesame, del pericolo di fuga (riconosciuto per la prima volta in sede di riesame) e, più in generale, alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'eccessiva gravosità/insufficienza del provvedimento non detentivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di concreto interesse e per aspecificità rispetto alle argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della misura sulla base del pericolo di reiterazione, fondato sulle condotte gravi e ripetute e sulla concreta prospettiva di continuità dell'attività illecita familiare vista l'impossibilità del genitore detenuto di gestirla. La mancata motivazione scritta sul pericolo di fuga è stata considerata mera omissione non decisiva (possibile errore di redazione) dato che la conferma della misura si basa comunque su un distinto e congruamente motivato profilo cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'istanza di riesame del provvedimento coercitivo non detentivo; è il titolo procedurale del gravame proposto dalla ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Richiamata dalla ricorrente come profilo di doglianza (mancanza/mere apparenza della motivazione); la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e quindi inammissibili.
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte conferma l'interpretazione consolidata secondo cui per l'adozione o la conferma di misure cautelari personali è sufficiente il positivo scrutinio anche di una sola delle esigenze cautelari ivi indicate (inquinamento prove, fuga, reiterazione). Nel caso, la sussistenza del pericolo di reiterazione è stata ritenuta idonea a giustificare la misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3 n. 937/1993; Sez. 6 n. 4829/1995; Sez. 3 n. 15980/2020; Sez. 2 n. 40003/2024; Sez. 6 n. 49153/2015)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che una sola esigenza cautelare adeguatamente motivata è sufficiente per la conferma di una misura personale e per il criterio di valutazione sul pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Un’omissione motivazionale su un profilo cautelare secondario (es. pericolo di fuga) non è necessariamente idonea a determinare l’annullamento del provvedimento se la decisione è sorretta in modo congruo e logico da un altro profilo cautelare adeguatamente motivato (es. pericolo di reiterazione).
- Per confermare o adottare una misura cautelare personale è sufficiente il positivo accertamento anche di una sola delle esigenze previste dall’art. 274 c.p.p.; non è richiesto che tutte concorrano simultaneamente.
- Nel riesame è decisivo che il giudice valorizzi elementi concreti (ripetitività delle condotte, ruolo direttivo, prospettiva di continuità dell’attività illecita) per dimostrare la necessità della misura; argomentazioni generiche o aspecifiche possono rendere il ricorso inammissibile.
- Le impugnazioni per cassazione devono essere specifiche e aderire alle argomentazioni svolte nella motivazione impugnata; censure generiche o non focalizzate sulle reali ragioni del rigetto rischiano l’inammissibilità per carenza di interesse o aspecificità.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza e la concretezza del motivo prima di proporre impugnazioni.
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