Sentenza n. 11813/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del titolo di viaggio per stranieri adottato dalla Questura di Roma
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale sussidiaria, aveva chiesto alla Questura di Roma il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che il rilascio dei documenti nazionali spettasse alle autorità diplomatiche del Paese d’origine e che l’interessato potesse procurarsi la documentazione necessaria per ottenere il passaporto ordinario. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. 251/2007 e dell’art. 25 della direttiva 2004/83/CE, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento e difetto di motivazione. Sosteneva di non possedere il passaporto perché privo dei documenti d’identità necessari al rilascio e di avere già richiesto, tramite PEC, il passaporto all’Ambasciata del Mali senza ricevere risposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 subordini il rilascio del titolo di viaggio alla dimostrazione di fondate ragioni che impediscano al titolare della protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. La Questura dispone di un ampio potere discrezionale, da esercitare previa adeguata istruttoria, e il rilascio può essere negato anche in presenza di ragionevoli dubbi sull’identità oppure di gravissimi motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico. Nel caso concreto, la semplice dichiarazione di mancato riscontro da parte della rappresentanza diplomatica non è stata ritenuta sufficiente a provare l’impossibilità di rivolgersi a tale autorità; il richiedente deve indicare e dimostrare ragioni effettive e fondate che rendano impossibile il contatto con le autorità del Paese d’origine. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e adeguatamente motivato. La precedente domanda cautelare era stata respinta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 24, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 251/2007
“Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. [...] Il rilascio dei documenti [...] è rifiutato ovvero [...] il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico che ne impediscono il rilascio”
Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri presuppone la dimostrazione di fondate ragioni che impediscano al titolare della protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. La mera allegazione dell’assenza di riscontro diplomatico non è sufficiente; il richiedente deve provare l’effettiva impossibilità di rivolgersi alle autorità del proprio Paese.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato dalla Questura per consentire all’interessato di produrre documentazione idonea a dimostrare i presupposti per il rilascio del titolo di viaggio.
art. 25 direttiva 2004/83/CE
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri al titolare di protezione sussidiaria presuppone la dimostrazione di fondate ragioni che rendano impossibile chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
- Non è sufficiente dichiarare genericamente di non possedere il passaporto o di non avere ricevuto risposta dalla rappresentanza diplomatica: il richiedente deve indicare e provare circostanze concrete che impediscano effettivamente il contatto con le autorità del Paese d’origine.
- La Questura esercita un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di viaggio, purché svolga un’adeguata istruttoria e motivi la decisione.
- Il titolo di viaggio può essere rifiutato, oltre che per la mancata dimostrazione delle fondate ragioni richieste per il rilascio, quando sussistano ragionevoli dubbi sull’identità del richiedente o gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico.
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