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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31479/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015 relativi a un immobile per il quale la contribuente aveva sostenuto la spettanza della riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità/inabitabilità e non utilizzazione di fatto. In primo e secondo grado le commissioni tributarie avevano dato ragione alla contribuente, ritenendo provato lo stato di inutilizzabilità anche sulla base di una relazione di sopralluogo del Comune e di ulteriori elementi documentali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, sostenendo che la riduzione presuppone un formale accertamento dell'inagibilità o una dichiarazione sostitutiva del contribuente, che sarebbero mancati; 2) violazione della medesima norma e omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe trascurato circostanze che, secondo il Comune, escludevano l'inagibilità (presenza di generatore e serbatoio idrico) e non avrebbe verificato la prova dell'effettivo inutilizzo; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di merito. La Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, ma ha accolto il primo, ritenendo assorbito il secondo, perché la mera necessità di interventi manutentivi, descritta anche dalla stessa contribuente come ripristino dell'impianto elettrico, non integra di per sé la condizione di inagibilità/inabitabilità richiesta dalla norma; tale stato deve invece derivare da degrado fisico sopravvenuto o da obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché aveva riconosciuto la riduzione IMU valorizzando una situazione di inagibilità/inutilizzabilità non coerente con i presupposti legali della agevolazione, mentre la Corte ha chiarito che la condizione agevolativa richiede requisiti più stringenti, non soddisfatti da un fabbricato suscettibile di recupero mediante lavori manutentivi.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011

    riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

    La riduzione IMU spetta solo se l'immobile è oggettivamente inagibile/inabitabile e inutilizzato di fatto; l'inagibilità va accertata con perizia dell'ufficio tecnico comunale a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva, e deve consistere in un degrado sopravvenuto o in un'obsolescenza non superabile con manutenzione.

  • art. 1 l. n. 44/2012

    Norma richiamata come modifica dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati denunciati vizi di violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio motivazionale e ha accolto il motivo di violazione della disciplina sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR, seppur sintetica, sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente; la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    È il parametro che, secondo la Corte, descrive i requisiti di agibilità/inabitabilità rilevanti anche ai fini IMU.

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato per distinguere manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, ai fini di escludere che meri interventi manutentivi equivalgano a inagibilità.

  • d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    Richiamato incidentalmente per affermare la liberalizzazione del mercato elettrico e la possibilità per il cittadino di richiedere l'allaccio/attivazione dell'energia elettrica.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    È richiamato come fonte della dichiarazione sostitutiva alternativa alla perizia comunale per documentare l'inagibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, non basta allegare generiche difficoltà di utilizzo dell'immobile: occorre una condizione oggettiva di degrado fisico o obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non eliminabile con lavori di manutenzione.
  • La prova dell'inagibilità/inabitabilità deve essere fornita nei modi previsti dalla legge o comunque mediante elementi idonei a dimostrare un'inutilizzabilità oggettiva del bene; l'assenza di una formale dichiarazione non esime il giudice dal verificare se i fatti allegati integrino realmente il presupposto agevolativo.
  • Meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o la necessità di ripristinare singoli impianti, non equivalgono di per sé a inagibilità o inabitabilità del fabbricato.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di un'analisi diffusa di ogni elemento istruttorio, purché non si scenda sotto il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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