Cassazione Penale, Sentenza n. 15056/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/12/2025 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza volta a determinare e specificare il contenuto dell'ingiunzione a demolire n. 29/2005 RED. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31, commi 1 e 9, d.P.R. 380/2001 e lamenta difetto di motivazione per l'omessa determinazione del corretto oggetto dell'ingiunzione a demolire. In particolare il ricorrente insisteva su: a) diritto di abitazione e peggioramento delle condizioni di salute di un componente del nucleo familiare; b) necessità di una precisa determinazione della consistenza dell'intervento demolitorio per permettere l'abbattimento solo delle parti abusive senza travolgere le parti legittime dell'immobile.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto ammissibile la rappresentanza processuale (sostituzione ex art. 102 c.p.p.), ma ha poi respinto le doglianze substantive come inammissibili: il rilievo sul diritto di abitazione è viziato da generica allegazione delle condizioni di salute e, comunque, è irrilevante perché il peggioramento è ascrivibile all'inottemperanza del ricorrente al precedente ordine di rilascio; la deduzione sulla determinazione della consistenza dell'abuso è inammissibile perché equivale a una rivalutazione non consentita della sentenza di condanna e perché la specificazione indicata (63 mq circa) è ritenuta sufficiente per l'operatività dell'ordine di demolizione. Il Collegio ha inoltre richiamato decisioni amministrative (TAR Campania) che hanno rigettato la domanda di condono per vincolo paesistico (art. 32 lett. d d.l. 269/2003) e ha ribadito il principio di immanenza dell'abusività dell'opera: l'ordine di demolizione va eseguito sull'immobile nella sua interezza. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese e il pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 31 (commi 1 e 9)
L'ordine di demolizione disposto in sede penale deve essere eseguito anche con riferimento all'insieme dell'immobile quando l'abuso edilizio è immanente; la determinazione dell'oggetto demolitorio non richiede sempre una descrizione catastale puntuale se sono indicate elementi idonei (superficie/volumetria/modalità costruttive).
d.P.R. 380/2001, art. 13
La domanda di sanatoria (condono) e l'eventuale impugnazione del diniego seguono la disciplina amministrativa; la mancata impugnazione nei termini del diniego comporta la ripresa efficacia dei provvedimenti sanzionatori.
art. 102 cod. proc. pen.
La sostituzione processuale è ammissibile: il ricorso può essere proposto da un difensore sostituto purché risultino rispettate le condizioni previste dalla giurisprudenza di legittimità (possibilità di nominare sostituto anche se il difensore originario non è cassazionista, purché il ricorso sia presentato da avvocato abilitato).
art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende nella misura fissata dal Collegio.
d.l. 269/2003, art. 32 lett. d
La presenza di un vincolo paesistico ai sensi della norma impedisce la condonabilità delle opere realizzate senza titolo abilitativo; ciò rimuove la possibilità di sanatoria e rende inefficaci le istanze di condono.
Massime di principio
- Per ottenere la tutela del diritto di abitazione/proporzionalità secondo la giurisprudenza europea è necessario allegare fatti concreti e puntuali (es. documentazione sanitaria, grado di dipendenza, alternativa abitativa), e non basta l'enunciazione generica: se il peggioramento è derivato dall'inerzia del ricorrente rispetto a precedenti ordini, la tutela non può essere accolta.
- In un incidente di esecuzione non è consentita una rivalutazione sostanziale della sentenza di condanna che abbia già definito la natura e la consistenza degli abusi: si procede all'esecuzione sulla base degli elementi già accertati, salvo profili di nullità procedurale o violazioni costituzionalmente rilevanti.
- La determinazione dell'oggetto dell'ordine di demolizione può essere considerata sufficientemente precisa se la sentenza o l'ordine forniscono elementi idonei come superficie, volumetria, modalità costruttive e descrizione, non essendo sempre necessaria una puntuale individuazione catastale per l'esecuzione.
- La mancata impugnazione nei termini di provvedimenti amministrativi che negano condono o sanatoria comporta la riattivazione degli effetti sanzionatori e può far ritenere qualsiasi intervento successivo come ripresa dell'attività abusiva (nuovo reato edilizio).
- Chi impugna in sede di esecuzione deve evitare allegazioni generiche: la Corte richiede specificità di fatto e di prova per sindacare esigenze di proporzionalità o per chiedere la limitazione dell'esecuzione.
- Attenzione alle norme procedurali sulla rappresentanza: la scelta e la sostituzione del difensore devono rispettare i requisiti previsti per la cassazione (iscrizione nell'albo speciale o sostituzione conforme alla giurisprudenza) per non rischiare questioni di ammissibilità.
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