Sentenza n. 898/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento di diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, protocollo n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e/o, allo stato, non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 6 aprile 2026: del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali e Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, prot. n. -OMISSIS- - n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata nuovamente respinta l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso un ufficio della Polizia di Stato nella città di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e/o, allo stato, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, reiterato all’esito del riesame, dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede della Polizia di Stato ubicata nella città ove lavora l’altro genitore
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato e genitore di un minore, ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo la violazione della disciplina che consente l’assegnazione presso la provincia o regione in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa, subordinatamente alla disponibilità del posto e all’assenso delle amministrazioni, con dissenso motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Ha denunciato illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, mancato bilanciamento degli interessi, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Ha inoltre invocato la tutela costituzionale della famiglia e dell’infanzia, l’art. 8 CEDU, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione sui diritti del fanciullo. A seguito di un’ordinanza cautelare propulsiva che aveva rilevato l’insufficienza della motivazione e disposto il riesame, l’amministrazione ha nuovamente respinto l’istanza, richiamando il deficit di organico dell’ufficio di appartenenza, la maggiore complessità operativa della sede di servizio, l’impossibilità di sostituire il dipendente, il contesto criminale territoriale e la prevalenza dell’interesse pubblico su quello del minore. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto anche la violazione e l’elusione dell’ordinanza cautelare, la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, la contraddittorietà delle ragioni addotte, l’assenza di effettive esigenze eccezionali e l’obbligo dell’amministrazione di procedere direttamente all’assegnazione.
La decisione
Il TAR ha deciso il merito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, assorbendo le ulteriori questioni. Ha annullato il provvedimento di diniego per persistente difetto di motivazione e ha imposto all’amministrazione di rivalutare l’istanza, precisando che il diniego è legittimo soltanto se fondato su esigenze di servizio effettivamente eccezionali, specifiche, contingenti e adeguatamente circostanziate. Secondo il Collegio, il riferimento generico alle scoperture di organico, ai compiti ordinari di prevenzione e tutela dei cittadini, alla fungibilità delle mansioni dell’assistente e al contesto criminale locale non integra, di per sé, un’esigenza eccezionale: si tratta di condizioni fisiologiche e ordinarie dell’attività dell’ufficio, non sufficientemente documentate né specificamente riferite all’impossibilità di concedere il beneficio. Il giudice ha sottolineato che l’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 attribuisce prevalenza alla tutela della genitorialità rispetto alle ordinarie esigenze di servizio e che l’amministrazione può eventualmente fronteggiare la carenza di personale mediante altri istituti. Non è stata disposta direttamente l’assegnazione, ma solo la riedizione del potere. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 1.500 euro, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta [...] ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa [...] L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
La disposizione rende la tutela della genitorialità prevalente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio; il dissenso dell’amministrazione è ammesso soltanto per casi o esigenze eccezionali, dei quali deve dare puntualmente conto con motivazione specifica.
art. 14, comma 7, l. 7 agosto 2015, n. 124
Ha introdotto nell’art. 42-bis il requisito secondo cui l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali, rafforzando la tutela dell’interesse familiare e del minore.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e specifica del diniego, non soddisfatta da formule generiche sulle scoperture di organico o sulle ordinarie esigenze dell’ufficio.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato per l’omessa considerazione delle osservazioni presentate dal richiedente dopo il preavviso di rigetto; la questione è stata assorbita per effetto dell’accoglimento fondato sul difetto motivazionale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per elusione dell’ordinanza cautelare è stata dedotta con i motivi aggiunti, ma non esaminata in quanto assorbita dall’accoglimento per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Nell’applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il dissenso dell’amministrazione all’assegnazione temporanea del dipendente genitore di un minore di età inferiore a tre anni deve essere motivato e fondato su casi o esigenze di servizio effettivamente eccezionali; le ordinarie esigenze organizzative e di servizio non sono sufficienti.
- Le scoperture di organico, considerate in termini generici e non adeguatamente documentati, non integrano di per sé un’esigenza eccezionale ostativa all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, soprattutto quando analoghe carenze riguardano anche le sedi richieste.
- Il riferimento al particolare contesto criminale del territorio non giustifica automaticamente il diniego dell’assegnazione temporanea: occorre indicare specifiche, contingenti e circostanziate esigenze operative che rendano eccezionale il sacrificio dell’interesse alla tutela della genitorialità.
- I compiti ordinari di prevenzione e tutela dei cittadini svolti da un dipendente della Polizia di Stato, in assenza di specializzazioni o funzioni infungibili specificamente dimostrate, costituiscono ordinarie esigenze di servizio e non giustificano il diniego del beneficio previsto dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
- Quando annulla un diniego motivato in modo insufficiente, il giudice amministrativo deve disporre la riedizione del potere, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della domanda; il nuovo diniego resta possibile soltanto se fondato su esigenze di servizio effettivamente eccezionali e adeguatamente motivate.
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