Cassazione Penale, Sentenza n. 07991/2026 del 27/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/05/2025 che li confermava colpevoli di tentato omicidio in concorso e reati connessi; i motivi di ricorso contestavano principalmente: mancata o manifesta illogicita' della motivazione (art. 192 c.p.p.) con riferimento all'attendibilita' del collaboratore di giustizia Mosca e alla qualifica delle sue dichiarazioni come deduzione o de relato; insufficienza e non estraneita' dei riscontri esterni individualizzanti (traviso della prova); uso apodittico delle intercettazioni e delle interpretazioni convenzionali (es. termine "geometra"); omissione o errata valutazione della deposizione del teste Verde e degli elementi tecnici (celle telefoniche, posizioni, uso di un'auto indicata); infine censure sul trattamento sanzionatorio applicato (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte d'appello) avesse esercitato legittima autonomia e avesse colmato le carenze indicate dalla precedente sentenza rescindente, valutando la credibilita' soggettiva del collaboratore, l'attendibilita' intrinseca delle sue affermazioni e la presenza di riscontri esterni caratterizzati da estraneita' e capacita' individualizzante (intercettazioni valutate in modo autonomo, elementi di tempo/luogo, celle agganciate, utilizzo della Fiat Punto, e la sentenza irrevocabile di condanna del Ferriero come riscontro). La Corte ha inoltre ritenuto generiche o aspecifiche molte delle doglianze di parte e ha richiamato gli oneri di specificita' e autosufficienza del ricorso in Cassazione; pertanto nessun vizio di motivazione manifesta e decisivo e nessun travisamento della prova emerso ha imposto annullamento.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Motivi di cassazione formulati ai sensi di queste lettere (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha valutato tali censure come inammissibili o meramente di merito quando mancava specificita' e dimostrazione della decisivita' del presunto travisamento.
art. 192 c.p.p.
Norma fondamentale per la valutazione delle dichiarazioni di parte e dei collaboratori: richiede valutazione di credibilita', attendibilita' intrinseca e riscontri esterni; la Corte ha applicato e richiamato la metodologia 'a tre tempi' e le regole specifiche per le chiamate de relato.
art. 187 c.p.p.
Principio generale sulla valutazione della prova; la Corte ha ricordato l'autonomia del giudice di merito nel giudizio di rinvio nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove.
art. 238-bis c.p.p.
La sentenza irrevocabile acquisita agli atti puo' valere come prova dei fatti ivi accertati; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare la sentenza di condanna del Ferriero come elemento di riscontro, con le cautele giurisprudenziali richieste.
art. 627, comma 3 c.p.p.
Richiamato nei limiti in cui la Corte evidenzia che l'enunciazione di principi di diritto non equivale a vincolo assoluto sulle valutazioni di fatto del giudice di rinvio.
artt. 530 e 533 c.p.p.
Norme richiamate nei motivi riguardanti nullita' o errata applicazione del giudizio di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto le censure connesse generiche o di merito.
art. 62-bis e art. 133 c.p.
Norme sul trattamento sanzionatorio dedotte nel ricorso; la Corte non ha accolto le censure relative alla determinazione della pena per carenza di specificita' nel ricorso.
Massime di principio
- Nel valutare dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (soprattutto de relato) il giudice deve seguire la metodologia "a tre tempi": credibilita' del dichiarante, attendibilita' intrinseca della chiamata e verifica esterna tramite riscontri estranei e individualizzanti.
- Il giudice di rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, mantiene piena autonomia sulla ricostruzione dei fatti e puo' adottare percorsi argomentativi diversi da quelli censurati, purché non ripeta gli stessi vizi gia' evidenziati dalla Cassazione.
- I riscontri esterni a supporto di una chiamata in reità non devono necessariamente costituire prova piena, possono essere anche elementi logico-indiziari, ma devono essere estranei/indipendenti rispetto alla dichiarazione del collaboratore per evitare circolarita'.
- Perche' una censura per travisamento della prova sia esaminata in Cassazione e' necessario che il ricorrente indichi con specificita' e dimostri la 'decisivita'' dell'omissione o dell'errata valutazione nell'ambito dell'apparato motivazionale; mere alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili.
- L'utilizzo di sentenze irrevocabili come riscontro e' consentito ma va valutato criticamente: la sentenza irrevocabile prova i fatti che essa accerta e puo' costituire elemento di riscontro, senza pero' sostituirsi automaticamente alla necessita' di altri riscontri.
- L'interpretazione di intercettazioni e di linguaggi 'convenzionali' (es. termini in codice) rimane materia di valutazione di merito e puo' legittimamente costituire riscontro, se la valutazione e' motivata e connette tempo, luogo e altri elementi (celle telefoniche, movimenti, proprietà di mezzi).
- Il ricorso in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: indicare con precisione gli atti e le prove ritenute travisate e fornire gli elementi documentali necessari, altrimenti la censura rischia di essere respinta per aspecificita'.
- Non e' sufficiente per la Cassazione proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio: occorre dimostrare che la motivazione impugnata presenti contraddizioni, illogicita' manifeste o omissioni decisive che fondino la richiesta di annullamento.
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