Cassazione Civile, Ordinanza n. 18977/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto delle istanze concordi delle parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, ritenendo insussistenti i relativi presupposti processuali.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP richiesto da una società bancaria. La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e ritenuto illegittimo il diniego di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato istanza congiunta di estinzione del processo per cessata materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119/2018
La norma è richiamata nell'istanza dell'Agenzia, ma la Corte segnala che il riferimento è frutto di evidente errore materiale e non ne fa applicazione nel decidere l'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento del c.d. doppio contributo unificato, affermando che non sussistono i presupposti processuali per la sua applicazione.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti depositano un'istanza concorde di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, il processo deve essere dichiarato estinto secondo la comune volontà delle parti.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate ove ciò corrisponda all'accordo processuale delle parti.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge per la sua applicazione.
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