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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3766 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La T. s.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 dovesse considerarsi perfezionato anche mediante il pagamento solo parziale degli importi dovuti. La società contestava quindi il diniego dell'Amministrazione finanziaria, che aveva ritenuto inefficace la definizione agevolata per il mancato versamento integrale del saldo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono clemenziale e richiede l'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti. Il pagamento parziale o il versamento della sola prima rata, senza il pagamento delle rate successive, non perfeziona la definizione e non produce l'estinzione della pretesa tributaria. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, considerata la novità dell'orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis

    La disposizione consente di definire gli omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, ma la definizione si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento di quanto dovuto.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    fattispecie ... che attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario

    Queste forme di condono sono state distinte dal condono ex art. 9-bis perché hanno natura premiale e comportano una definizione straordinaria dell'accertamento, mentre l'art. 9-bis ha natura clemenziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis

    Poiché l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa, non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione da parte dell'Amministrazione; ciò rafforza la necessità del pagamento integrale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    Il ricorso è stato proposto denunciando un'erronea interpretazione della disciplina normativa sul perfezionamento del condono.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento di somme già determinate e non un nuovo accertamento dell'imponibile, il beneficio può essere subordinato al pagamento integrale dell'importo dovuto.
  • Il pagamento parziale o della sola prima rata non perfeziona automaticamente il condono, salvo che la legge preveda espressamente effetti diversi.
  • La natura del condono è decisiva: i condoni clemenziali, come quello previsto dall'art. 9-bis, tendono a richiedere il completo adempimento; i condoni premiali possono invece attribuire al contribuente un diritto alla definizione mediante regole speciali di accertamento.
  • In caso di rateizzazione, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze previste; l'omesso pagamento delle rate successive può comportare l'inefficacia della definizione agevolata.
  • La giurisprudenza può compensare le spese quando la soluzione adottata rappresenta un orientamento nuovo o non ancora consolidato al momento della proposizione del ricorso.

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