Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1530/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento emesso dal dirigente scolastico p.t. dell'Istituto scolastico in epigrafe in data 18.12.2025, con prot. -OMISSIS- nonché del Piano Educativo Individualizzato per l'anno 2025/2026, relativamente all'attribuzione delle ore di sostegno pari a 22 settimanali in favore dell'alunna con disabilità -OMISSIS--OMISSIS- per l'anno 2025/2026 e di ogni atto ad esso connesso; nonché per il riconoscimento del diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell'orario scolastico pari ad ore 40.

Giustizia amministrativa202600370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dirigenziale e PEI 2025/2026 nella parte relativa all’assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, anziché della copertura dell’intero orario scolastico di 40 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunna disabile)

Prevale il privato

La controversia

La minore, frequentante la terza classe della scuola primaria e riconosciuta portatrice di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, era stata destinataria di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 40 ore. I genitori hanno dedotto l’illegittimità della quantificazione, sostenendo che il PEI riportava erroneamente una frequenza ridotta a 22 ore, asseritamente determinata da esigenze terapeutiche, mentre le terapie non si svolgevano sempre durante l’orario scolastico e, anche quando vi si svolgevano, non impedivano il rientro in classe fino alle ore 16. Hanno inoltre contestato l’incoerenza tra la gravità della disabilità, descritta analiticamente nel PEI, e il numero di ore assegnate, chiedendo il riconoscimento del diritto al sostegno secondo il rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico. L’amministrazione non ha specificamente contestato la ricostruzione dei genitori e ha giustificato le 22 ore sulla base del numero dei docenti di sostegno in servizio, senza dimostrare di avere richiesto posti aggiuntivi in deroga.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondata, in applicazione del principio di non contestazione, la ricostruzione dei genitori sulla frequenza scolastica e sulle terapie. Ne ha ricavato il difetto di motivazione della quantificazione delle ore di sostegno e la sua palese incoerenza rispetto al fabbisogno individuale risultante dal PEI. Il giudice ha inoltre rilevato la violazione della disciplina sul sostegno scolastico e l’eccesso di potere dell’amministrazione, poiché la gravità della situazione concreta e la tenera età della minore imponevano una valutazione individualizzata; il mero numero dei docenti disponibili non costituisce adeguata ragione per comprimere il sostegno. In base alla disciplina richiamata e alla giurisprudenza citata, il dirigente scolastico deve attivarsi, ove necessario, per la richiesta di posti in deroga quando la copertura integrale sia indispensabile secondo il PEI/GLO. Gli atti sono stati annullati nella parte di interesse, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dell’effettivo fabbisogno della minore. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il giudice ha applicato il principio di non contestazione, ritenendo provata la ricostruzione fattuale dei ricorrenti non specificamente contestata dall’amministrazione.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Rileva per la qualificazione della disabilità della minore come grave.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l’ordine di oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere motivata in modo individualizzato e coerente con il fabbisogno dell’alunno risultante dal PEI e dalla gravità della disabilità; non è sufficiente giustificarla con il mero numero degli insegnanti disponibili.
  • Quando la copertura integrale dell’orario scolastico è necessaria per le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità, l’amministrazione scolastica deve attivarsi per richiedere i posti di sostegno in deroga; la mancata richiesta, ove non sia dimostrato il contrario, integra illegittimità della determinazione sulle ore assegnate.
  • Il principio di non contestazione può fondare la ricostruzione dei fatti allegati dalla parte privata quando l’amministrazione non li abbia specificamente contestati e abbia prodotto documentazione non incompatibile con essi.
  • La disponibilità contingente di docenti di sostegno non può prevalere sul diritto dell’alunno con disabilità a una determinazione del sostegno basata sull’effettivo fabbisogno individuale e non su criteri meramente organizzativi o finanziari.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.