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Sentenza

Sentenza n. 525/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 31.12.2025 nonché di ogni atto ad esse precedente, connesso e/o collegato tra cui la pianificazione d’impiego 2026/2027, nonché per il riconoscimento dell’applicazione al Militare ricorrente della previsione di cui al paragrafo 103 Direttiva SMM PERS-001 sempre, previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di nullità di ogni atto sfavorevole, presupposto, collegato e/o conseguente, adottato dalla linea gerarchica.

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di diniego del rientro presso la sede di precedente assegnazione, unitamente agli atti connessi, inclusa la pianificazione d'impiego 2026/2027

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, già impiegato a La Spezia sulla nave Grecale, era stato trasferito d'autorità presso la sede di Grottaglie, con decorrenza 26 marzo 2023, quale Capo Sezione Autoreparto. Il trasferimento, inizialmente programmato per il primo trimestre del 2022, era stato differito in ragione del prolungamento dell'imbarco richiesto dal militare e autorizzato dall'Amministrazione. Avvicinandosi la scadenza del triennio di permanenza a Grottaglie, il ricorrente chiedeva il rientro a La Spezia, ma l'Amministrazione lo negava. Egli impugnava il diniego e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché il riconoscimento dell'applicazione del paragrafo 103 della Direttiva SMM PERS-001. Deduceva l'errata o falsa applicazione del paragrafo 103 della direttiva e l'eccesso di potere per violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. 241/1990. Nel corso del giudizio l'Amministrazione adottava un provvedimento di variante della pianificazione e un contestuale ordine di trasferimento, riconoscendo il diritto del ricorrente al rientro presso la sede di Sarzana, previsto per il 14 giugno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, durante la fase cautelare, l'Amministrazione aveva adottato una determinazione integralmente satisfattiva della pretesa azionata, riconoscendo il diritto del militare al rientro presso la sede di Sarzana. La sopravvenienza ha eliminato ogni utilità residua di una pronuncia di merito sull'illegittimità degli atti impugnati. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone un'attività amministrativa successiva che soddisfi pienamente e irretrattabilmente l'interesse dedotto in giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e dell'evoluzione della controversia.

Norme richiamate

  • paragrafo 103 Direttiva SMM PERS-001

    riconoscimento dell'applicazione al Militare ricorrente della previsione di cui al paragrafo 103 Direttiva SMM PERS-001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base del diritto al rientro, ma il giudice non ne ha esaminato il merito, essendo intervenuta una sopravvenienza integralmente satisfattiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, LEGGE 241/90 e ss.mm.

    L'obbligo di motivazione è stato dedotto come vizio dell'atto impugnato, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere

    La disposizione è stata applicata per definire il giudizio in presenza di un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell'interesse azionato.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

Massime di principio

  • La sopravvenuta attività amministrativa determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa in modo pieno e irretrattabile l'interesse legittimo azionato, facendo venir meno ogni utilità residua di una pronuncia di merito sugli atti impugnati.
  • Quando l'Amministrazione, nelle more del giudizio, adotta un nuovo atto che accoglie integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere definito senza esame dei vizi dedotti contro il precedente provvedimento.
  • La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. se, nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, le parti sono avvisate della possibile decisione immediata e la sopravvenienza satisfattiva rende superflua la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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