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Sentenza

Sentenza n. 501/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento datato 5 febbraio 2025 notificato al datore di lavoro in pari data, n. rep. -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 12 giugno 2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202500562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che l’Amministrazione aveva rimosso in autotutela il provvedimento oggetto di impugnazione. Non è stata quindi esaminata la legittimità della revoca originaria né i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, in ragione dell’incertezza sulla sussistenza della capacità reddituale del datore di lavoro e dell’esito del giudizio.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 5 febbraio 2025, notificato al datore di lavoro, con cui era stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato il 12 giugno 2024 su istanza del datore di lavoro. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. Successivamente l’Amministrazione ha depositato un provvedimento di autotutela con cui ha revocato il provvedimento impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere; il ricorrente non ha formulato ulteriori difese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, l’amministrazione rimuove in autotutela il provvedimento impugnato, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare la legittimità dell’atto originario e i motivi di ricorso.
  • La regolazione delle spese può essere compensata quando l’esito del giudizio e l’incertezza su presupposti fattuali rilevanti per l’adozione del provvedimento giustificano una deroga alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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