Cassazione Civile, Ordinanza n. 37275/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite origina da una domanda di risarcimento proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell'Interno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, protrattasi per un periodo complessivo superiore a 36 mesi. Il Tribunale aveva condannato l'amministrazione al pagamento di una somma pari a 7,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Ministero aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 434 c.p.c., ritenendo estranee al decidere alcune argomentazioni, tra cui il richiamo a una nota del 5.1.2018 successiva alla sentenza e il tema della formalizzazione delle proroghe. In cassazione il Ministero deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., dell'art. 2043 c.c., dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001 e dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal compreso il gravame e non avesse considerato una sopravvenuta stabilizzazione della lavoratrice, idonea a incidere sull'illecito; con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato scrutinio del primo motivo di appello relativo all'esistenza di un procedimento di stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, quindi, inammissibile il ricorso. Ha osservato che, essendo stata pronunciata in appello una declaratoria di inammissibilità, le questioni di merito non potevano essere esaminate se non fosse stata prima caducata la decisione in rito. Le censure rivolte alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello integravano, in sostanza, errores in procedendo, che avrebbero dovuto essere veicolati come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato la mancata trascrizione della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, con conseguente difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, non essendo possibile verificare se la questione della stabilizzazione fosse effettivamente sopravvenuta o fosse già stata introdotta in primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
impone requisiti di specificità dell'atto di appello; la loro violazione può fondare una declaratoria di inammissibilità del gravame
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro del preteso illecito risarcitorio, senza una specifica applicazione autonoma da parte della Corte
art. 36 d.lgs. 165/2001
richiamato come parametro della disciplina dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
richiamato quale norma rilevante sul regime dei contratti a termine reiterati
art. 32, comma 5, l. 183/2010
richiamato quale criterio di disciplina delle conseguenze economiche dell'abuso nei contratti a termine
art. 360, n. 3, c.p.c.
non è il corretto parametro per censurare errores in procedendo o la nullità della sentenza
art. 360, n. 4, c.p.c.
è il mezzo corretto per denunciare nullità della sentenza derivante da errores in procedendo
art. 360, n. 5, c.p.c.
consente la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica e la trascrizione degli atti e documenti rilevanti a fondamento dei motivi
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore
art. 366, comma 1, c.p.c.
esprime il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
non richiamato espressamente nel testo, ma il tema probatorio è evocato solo in via generale dalla Corte rispetto agli oneri di allegazione e trascrizione
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorso per cassazione non può investire direttamente il merito della controversia se non previa demolizione della decisione in rito.
- Gli errores in procedendo relativi alla declaratoria di inammissibilità dell'appello devono essere denunciati come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
- La riqualificazione del motivo formalmente incardinato sul n. 3 dell'art. 360 c.p.c. è possibile solo se dal ricorso emerga chiaramente la deduzione di una nullità della sentenza.
- Il ricorso per cassazione, anche quando deduce vizi processuali, deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza: occorre trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire alla Corte di valutare pertinenza e decisività delle censure senza svolgere ricerche autonome.
- La deduzione di un fatto sopravvenuto come decisivo richiede che il ricorrente chiarisca, mediante puntuale richiamo degli atti, che si tratti davvero di un evento nuovo e non di una questione già introdotta e decisa nei precedenti gradi di giudizio.
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