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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione antimafia avente carattere di interdittiva, prot. n. -OMISSIS-emessa dalla Prefettura di Varese il 9 ottobre 2025 e notificata il 22 ottobre 2025, nonché di ogni atto presupposto e propedeutico.

Giustizia amministrativa202505263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia avente carattere di interdittiva emessa dalla Prefettura di Varese il 9 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione antimafia interdittiva e gli atti presupposti. Dal testo emerge che il provvedimento si fondava, quanto meno, sulla condanna riportata dal ricorrente nel 2013 per il reato previsto dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha documentato che nel 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato l’estinzione della pena e degli effetti penali della condanna ai sensi dell’art. 47, comma 12, l. n. 354/1975, per il positivo superamento dell’affidamento in prova. La censura cautelarmente esaminata attiene quindi all’illegittimità dell’interdittiva per effetto preclusivo dell’estinzione della pena e degli effetti penali, con equiparazione dell’esito positivo della messa in prova alla riabilitazione del reo e alla riabilitazione del prevenuto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, nei limiti propri della delibazione cautelare, affermando che l’estinzione della pena e degli effetti penali della condanna è preclusiva al rilascio della comunicazione antimafia interdittiva. A tale fine il Collegio ha equiparato l’esito positivo della messa in prova alla riabilitazione del reo disciplinata dagli artt. 178 e 179 c.p. e alla riabilitazione del prevenuto prevista dall’art. 70 d.lgs. n. 159/2011. Ha pertanto sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, accogliendo la domanda cautelare. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina le misure cautelari nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata in questa fase.

  • art. 57 c.p.a.

    Posto a fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede il reato per il quale il ricorrente era stato condannato nel 2013; la condanna è stata valutata alla luce della successiva estinzione della pena e degli effetti penali.

  • art. 47, comma 12, l. n. 354/1975

    È stato richiamato quale base dell’estinzione della pena e degli effetti penali conseguente al positivo superamento dell’affidamento in prova.

  • artt. 178 e 179 c.p.

    Disciplinano la riabilitazione del reo; l’esito positivo della messa in prova è stato ritenuto a essa equiparabile ai fini della comunicazione antimafia interdittiva.

  • art. 70 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina la riabilitazione del prevenuto; l’esito positivo della messa in prova è stato equiparato alla riabilitazione prevista da tale disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio di una comunicazione antimafia interdittiva, l’estinzione della pena e degli effetti penali di una condanna può avere efficacia preclusiva rispetto all’utilizzo di quella condanna quale elemento ostativo.
  • L’esito positivo dell’affidamento in prova, quando abbia comportato ai sensi dell’art. 47, comma 12, l. n. 354/1975 l’estinzione della pena e degli effetti penali della condanna, deve essere equiparato, ai fini della comunicazione antimafia interdittiva, alla riabilitazione del reo ex artt. 178 e 179 c.p. e alla riabilitazione del prevenuto ex art. 70 d.lgs. n. 159/2011.
  • In sede cautelare, la sospensione degli effetti di una comunicazione antimafia interdittiva è giustificata dal fumus boni iuris derivante dall’efficacia preclusiva dell’estinzione della pena e degli effetti penali, senza che ciò anticipi la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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