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Sentenza

Sentenza n. 4756/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4575 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2025.

Giustizia amministrativa202601804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4575 del 30 ottobre 2025, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di € 5.654,91, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La dipendente scolastica ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4575 del 30 ottobre 2025, notificata il 6 novembre 2025 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2018/2019, 2029/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per € 5.654,91 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre rappresentato che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentato il titolo e non contestato dall’Amministrazione l’inadempimento. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

    Il giudice accoglie la domanda di ottemperanza e ordina all’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per promuovere l’ottemperanza di un titolo esecutivo di condanna al pagamento nei confronti di un’amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto per il completamento delle procedure amministrative di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate a carico della parte soccombente possono essere distratte in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice pone le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’Amministrazione soccombente e dispone la distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese comprende l’onere del contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente documenta un titolo giudiziale esecutivo e il relativo inadempimento, non contestato dall’Amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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