Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto per la formazione del personale scolastico e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Ancona, notificata all’amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta l’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato che erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza, richiesti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’appello, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nel giudizio definito dalla Corte d’appello.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, quanto all’esecuzione patrimoniale, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato e non oppone specifiche ragioni ostative alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già pagate.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione inadempiente è condannata alle spese quando l’inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l’amministrazione si è costituita formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.