Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03087/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la società acquirente al pagamento del saldo prezzo della fornitura di sementi e al rimborso delle spese di lite. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico della ricorrente nei confronti di entrambe le parti controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di sementi di mais "Dekalb alta qualità". Una società acquirente aveva contestato la scarsa produttività del seme e aveva trattenuto solo una parte del prezzo, mentre la venditrice aveva chiesto il saldo e la produttrice del seme era stata chiamata in manleva. Il Tribunale aveva condannato l'acquirente al pagamento del residuo prezzo e delle spese; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sulla vendita, l'erronea applicazione del divieto di nova in appello e del contraddittorio, nonché la violazione dei criteri di liquidazione delle spese. In sintesi, ha sostenuto che: 1) l'eccezione basata sul riconoscimento dei vizi da parte della venditrice nei rapporti con il produttore non era nuova o, comunque, era una mera eccezione rilevabile anche d'ufficio; 2) la denuncia dei vizi era tempestiva perché la scarsa produttività era emersa solo a fine campagna, e la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su tale doglianza; 3) le spese avrebbero dovuto essere compensate o quantomeno ridotte in ragione del comportamento delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché la sentenza di appello era sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato l'inammissibilità delle nuove allegazioni e documenti, dall'altro l'autonoma e assorbente statuizione di merito secondo cui non era provata alcuna pattuizione sulla maggiore produttività del seme, sicché non poteva configurarsi un vizio redibitorio per difetto di una qualità promessa. Il terzo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile, poiché la ricorrente era totalmente soccombente e la valutazione sulle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato in relazione alla garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte ha escluso la configurabilità del vizio in assenza di prova di una qualità specificamente promessa.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato con riguardo agli effetti della garanzia e alla domanda di riduzione del prezzo; la censura è stata respinta perché mancava la prova del presupposto sostanziale della qualità garantita.

  • art. 1495 c.c.

    La Corte ha escluso che si potesse invocare il venir meno dell'onere di denuncia del vizio per riconoscimento dello stesso, poiché tale tema era stato introdotto tardivamente e comunque non risultava supportato da fatti già acquisiti.

  • art. 1495 c.c.

    La ricorrente lo ha richiamato come base del riconoscimento del vizio; la Corte ha osservato che la questione era stata prospettata come tema nuovo e non come mera precisazione difensiva.

  • art. 345 c.p.c.

    È stato applicato il divieto di nova in appello alle nuove allegazioni e alla documentazione prodotta a sostegno della tesi del riconoscimento del vizio, nonché ai nuovi temi di indagine non introdotti in primo grado.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio; la doglianza non ha trovato accoglimento perché la decisione si fondava su rationes già poste a base del giudizio e non su questioni nuove rilevate d'ufficio.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in ragione della totale soccombenza della ricorrente; il diverso comportamento processuale delle parti non imponeva compensazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come violazioni di legge, omesso esame e nullità processuali, ma sono risultate inammissibili o infondate per difetto di specifica impugnazione della ratio decidendi autonoma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes in modo specifico e completo.
  • Nel giudizio di appello non possono essere introdotti nuovi temi di indagine o nuove allegazioni fattuali non coltivati in primo grado, neppure se prospettati come semplice rafforzamento della difesa, quando comportino un diverso oggetto di accertamento.
  • L'eccezione relativa al riconoscimento del vizio non può fondarsi su documenti o fatti non ritualmente acquisiti in primo grado; le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio solo se emergono dagli atti e dalle prove già ritualmente entrate nel processo.
  • In materia di garanzia per vizi nella vendita, la deduzione del difetto della cosa venduta presuppone la prova della qualità specificamente promessa o pattuita; non basta allegare che il bene appartenga a una certa categoria merceologica o che, per sua natura, debba avere una certa resa.
  • La tempestività della denuncia del vizio diventa giuridicamente rilevante solo se sia previamente provata la sussistenza del vizio e della qualità garantita; in mancanza di tale base fattuale, la censura sulla denuncia non può condurre all'annullamento della decisione.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e la loro eventuale modulazione rientra, entro i limiti di legge, nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.