Ordinanza n. 55/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare idonea ad assicurare tutela interinale alla posizione soggettiva della ricorrente, - accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione della Convenzione del 4 febbraio 2022 REP. N. 44.220 RACC. N. 17.834 per Notar SERGIO LENHARDY inerente alle opere di urbanizzazione primaria, per impossibilità sopravvenuta ovvero per eccessiva onerosità, ovvero comunque accertare l'obiettivo squilibrio sinallagmatico giusta l'assoluta assenza di attività di trasformazione del territorio e l'impossibile attuazione futura di questa attività a fronte dell'incameramento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, riequilibrando pertanto le prestazioni e per l'effetto: - dichiarare nullo, in quanto privo di causa, l'atto del 21 aprile 2022 REPERTORIO N. 44.434 RACCOLTA N. 17.938 a rogito Notar Lenhardy e conseguentemente accertare e dichiarare l'ente tenuto alla restituzione delle aree cedute ed allo svincolo delle garanzie prestate e quindi condannarlo, in uno alla ridetta restituzione delle aree, anche a restituire la fidejussione rilasciata nelle forme di legge pari all'importo complessivo di € 1.215.500,oo dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV; - in ogni caso, accertare e dichiarare l'ente tenuto alla restituzione degli oneri corrisposti in relazione alla ridetta "Nuova costruzione Residenza sanitaria Assistenziale", di cui al permesso di costruire n. 4 del 30.03.22 per le somme e con gli interessi come appresso precisati, configuranti indebito a mente dell'art. 2033 c.c. a seguito dell'anzidetta pronunzia, ed al conseguente svincolo delle garanzie prestate e quindi condannare l'ente, in uno alla ridetta ripetizione di quanto indebitamente versato, alla restituzione della fidejussione rilasciata nelle forme di legge dalla BENE Assicurazioni S.p.a. - Società benefit; - in subordine, anche in caso di mancato accoglimento delle domande di cui al punto che precede, comunque accertare e dichiarare il diritto da parte della TCS S.r.l. (01983480672), con sede in Roma, Via Luca Gaurico, 9/11, alla ripetizione della somma di € 111.411,24 oltre interessi a scadere dai singoli pagamenti (o dalla data di richiesta del rimborso), ovvero a quella maggiore o minore anche che il Comune dovesse in caso incassare, pure nelle more della celebrazione del presente giudizio e conseguentemente condannare il Comune di Colonnella (82001560679) al pagamento di dette somme in favore della ricorrente, il tutto ai sensi dell'art. 2033 c.c.; - in via parimenti subordinata, accertare e dichiarare il diritto della medesima ricorrente alla ripetizione del pari valore delle aree cedute e della somma di cui al punto che precede ovvero a quella maggiore o minore anche che il Comune dovesse incassare, pure nelle more della celebrazione del presente giudizio e conseguentemente condannare il Comune di Colonnella al pagamento della predetta somma, ovvero in subordine di quella minore ritenuta, anche secondo equità, il tutto ai sensi dell'art. 2041 c.c.; - in estremo subordine, condannare l'ente a formulare alla ricorrente una proposta ai sensi dell'art. 34 del cod. proc. amm., in ogni caso condannandolo anche a restituire la fidejussione rilasciata nelle forme di legge pari all'importo complessivo di € 1.215.500,oo dalla Accelerant Insurance Europe SA/NV; - anche in caso di accoglimento della domanda limitatamente ai punti 3 e/o 4, accertare e dichiarare che il Comune non ha diritto ad escutere la Polizza n. 10045510000745 del 22/03/2022 contratta con l'istituto BENE Assicurazioni S.p.a., Ag. Di Pineto, pure condannando l'ente a riversare quanto, anche nelle more, dovesse incassare da detto garante e che comunque l'anzidetto garante non ha diritto a ripetere la somma dalla ricorrente, del pari accertando e dichiarando il diritto allo svincolo delle garanzie prestate e quindi condannando l'ente alla restituzione della fidejussione rilasciata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento e intimazione del Comune di Colonnella preordinati all'escussione delle polizze fideiussorie per opere di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare del permesso edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, l'accertamento della risoluzione o dello squilibrio sinallagmatico della convenzione del 4 febbraio 2022, avente a oggetto la cessione al Comune di aree a standard a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e la garanzia fideiussoria dell'obbligazione di eseguire tali opere. Ha inoltre chiesto la restituzione delle aree, lo svincolo delle garanzie, il rimborso degli oneri e del costo di costruzione già versati, nonché l'accertamento dell'illegittimità dell'eventuale escussione della polizza. La ricorrente aveva domandato la proroga delle rate relative agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione, dichiarando, in caso di diniego, di rinunciare al permesso di costruire e chiedendo il rimborso delle somme già versate. Il Comune ha negato la proroga, intimato il pagamento delle rate con avvertimento di escutere le garanzie, richiesto la formalizzazione della rinuncia al titolo e del rimborso e qualificato l'eventuale rinuncia all'intervento edilizio e alle opere di urbanizzazione come inadempimento della convenzione. La questione centrale, riservata al merito, riguarda la qualificazione giuridica dell'atto del 4 febbraio 2022 e il rapporto tra l'obbligo convenzionale di realizzare le opere di urbanizzazione primaria entro dieci anni e gli obblighi legali di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, collegati all'effettiva esecuzione dell'intervento edilizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha ordinato al Comune di Colonnella di astenersi, fino alla decisione di merito, dall'escutere le polizze fideiussorie prestate dalla ricorrente sia a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sia a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione. Il giudice ha ritenuto prima facie ingiustificato il comportamento comunale, rilevando che la convenzione del 4 febbraio 2022 riguardava l'esecuzione, nel termine di dieci anni, delle sole opere di urbanizzazione primaria, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione, posti a carico della ricorrente con il permesso di costruire, sarebbero dovuti solo ove all'ottenimento del titolo facesse seguito l'esecuzione delle opere edilizie, alla quale il titolare può rinunciare con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi. In ragione della giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e dell'esigenza di assicurare tutela effettiva e piena, il TAR ha ritenuto ammissibile una misura cautelare inibitoria. La trattazione del merito è stata fissata al 7 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, accolta dal TAR mediante un ordine inibitorio provvisorio.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva nelle controversie relative agli interventi e ai rapporti di diritto pubblico concernenti l'edilizia consente, secondo il TAR, l'adozione di misure inibitorie necessarie ad assicurare l'effettività e la pienezza della tutela.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda subordinata della ricorrente per ottenere una proposta del Comune; non risulta esaminato in via definitiva nell'ordinanza cautelare.
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di ripetizione degli oneri e delle somme asseritamente indebitamente versate; la relativa domanda è riservata alla fase di merito.
art. 2041 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento subordinato della domanda di indennizzo per arricchimento senza causa; la questione è riservata al merito.
Massime di principio
- Nelle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva amministrativa, l'esigenza di assicurare effettività e pienezza della tutela può giustificare l'adozione di misure cautelari inibitorie dirette a impedire all'amministrazione l'escussione di garanzie fideiussorie fino alla definizione del merito.
- Quando una convenzione urbanistica pone a carico del privato l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria entro un determinato termine, tale obbligazione deve essere distinta dagli obblighi legali relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione connessi al permesso di costruire.
- Qualora il titolare rinunci all'esecuzione dell'intervento edilizio autorizzato, gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione possono estinguersi, sicché appare prima facie ingiustificata l'escussione delle garanzie prestate per tali obbligazioni, quando l'intervento non sia stato eseguito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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