Sentenza n. 845/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria finale della selezione di cui all' Avviso Pubblico, per l'attribuzione a Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche, Disciplina: Oncologia, di incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa S.C. Oncologia" indetto dall'ASL 3 con Deliberazione-OMISSIS- pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ASL 3 in data 18.06.2025; del Verbale della Commissione di valutazione del 17.06.2025, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati; della Relazione della Commissione del 17.06.2025, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati; della Delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS- -OMISSIS-con la quale è stato conferito l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Oncologia" alla -OMISSIS--OMISSIS-, uniformandosi alla graduatoria formulata dalla Commissione preposta, e della precedente proposta formulata dal Direttore della Struttura Complessa "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane" sottoscritta dallo stesso in data 17.07.2025 allegata alla Delibera del Direttore Generale predetta; della nota prot. n. -OMISSIS- del 07.07.2025, ignota alla ricorrente, con la quale il Direttore Generale dà mandato al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane di procedere alla formalizzazione del provvedimento di attribuzione dell'incarico di che trattasi; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da in data 13 gennaio 2026, per l’annullamento: della comunicazione dell’Asl 3, gen. -OMISSIS- REGISTRO UFFICIALE U. -OMISSIS- del 25.09.2025, avente ad oggetto “Attribuzione incarico di direzione della Struttura Complessa “Oncologia” di cui ad Avviso Pubblico indetto con deliberazione -OMISSIS- depositato in giudizio -OMISSIS-a -OMISSIS- quale all. 2 in data 11.12.2025; di tutti gli atti con cui è stata disposta la nomina e la presa in servizio della -OMISSIS--OMISSIS- presso la Struttura Complessa oggetto della procedura selettiva; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, verbali e relazione della commissione, nonché atti di conferimento e formalizzazione dell'incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di Oncologia
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dall’ASL 3 per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di Oncologia, nonché, con motivi aggiunti, la comunicazione di attribuzione dell’incarico e gli atti di nomina e presa di servizio della candidata vincitrice. Ha dedotto la mancata pubblicità del colloquio orale, la carenza di motivazione, l’erroneità della valutazione e l’illegittimità dei sub-criteri previsti dal bando. L’ASL e la controinteressata vincitrice hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la spettanza della controversia al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione e ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 20 febbraio 2026, n. 3868, secondo cui, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022, l’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso. Ne consegue che non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, relativo alle controversie concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. Poiché la procedura riguarda il conferimento di un incarico direttivo senza progressione verticale né novazione del rapporto di lavoro, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso, inclusi i motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione della possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, anche dopo le modifiche legislative del 2022, non configura una procedura di pubblico concorso.
art. 20 l. 5 agosto 2022, n. 118
Le modifiche alla disciplina della selezione degli incarichi di struttura complessa hanno procedimentalizzato la scelta, ma non ne hanno mutato la natura in pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione non si applica alle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, poiché tali incarichi non sono conferiti mediante pubblico concorso.
art. 363-bis c.p.c.
È stato utilizzato per il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla questione della giurisdizione relativa alle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la procedura sia stata resa più formalizzata e selettiva da modifiche legislative sopravvenute.
- Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, perché non determina una progressione verticale né la novazione del rapporto di lavoro.
- La maggiore procedimentalizzazione della scelta, con previsione di avviso, commissione, valutazioni e graduatoria, non è sufficiente a trasformare la procedura di conferimento dell’incarico in una procedura concorsuale rilevante ai fini del riparto di giurisdizione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla legge; le questioni di merito restano assorbite.
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