Cassazione Civile, Ordinanza n. 00995/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 16857/2021 fosse integrata nel dispositivo, dopo le parole "accessori di legge", con la formula "con distrazione delle spese in favore dell'avvocato Michele Marra dichiaratosi antistatario". Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità. Nell'ordinanza n. 16857/2021 la Corte aveva rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria e l'aveva condannata alle spese, ma nel dispositivo non aveva inserito la richiesta distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, pur essendo tale richiesta stata formulata nel controricorso. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese. La Corte ha esaminato se l'omessa pronuncia sulla distrazione dovesse essere rimediata con gli ordinari mezzi di impugnazione oppure con il procedimento di correzione degli errori materiali, richiamando il proprio orientamento e quello delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, in assenza di una diversa previsione legislativa.
art. 288 c.p.c.
Concorre a fondare la correzione del provvedimento giurisdizionale affetto da errore materiale.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese a favore del difensore che abbia anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata resa nel procedimento camerale.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non integra una questione da far valere con impugnazione ordinaria, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La domanda di distrazione delle spese del difensore non ha autonoma consistenza sostanziale tale da imporre un rimedio impugnatorio, essendo sufficiente la correzione del provvedimento che abbia omesso di darvi seguito nel dispositivo.
- La richiesta di distrazione può considerarsi validamente proposta anche quando non contenga una formula espressa sulla mancata riscossione degli onorari, poiché tale elemento può ritenersi implicitamente compreso nella domanda di distrazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione e risponde all'esigenza di rapidità e di ragionevole durata del processo.
- Quando venga accolta l'istanza di correzione per omissione della distrazione, non è necessario provvedere sulle spese del relativo procedimento se la Corte ritiene di non dovervi far luogo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00982/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00984/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →