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Sentenza

Sentenza n. 1717/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, inclusi l’approvazione degli atti concorsuali e la nomina del vincitore, nonché gli atti successivi relativi alla presa di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha contestato la tardiva conclusione dei lavori della Commissione, deducendo la violazione dell’art. 7 del regolamento di Ateneo e dell’art. 9 del bando, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità manifesta. Con il secondo motivo ha censurato i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., della legge n. 240/2010, dell’art. 8 del bando e dell’art. 6 del regolamento di Ateneo, oltre alla violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione e a plurimi profili di eccesso di potere. In particolare, ha contestato l’insufficiente o incongrua motivazione dei giudizi, l’introduzione di criteri ulteriori rispetto a quelli inizialmente fissati e la valorizzazione, a suo dire sproporzionata, di taluni elementi dell’attività didattica, scientifica, istituzionale e organizzativa del candidato risultato vincitore. Con il terzo motivo ha contestato la composizione della Commissione, prospettando la parzialità dei commissari per la loro vicinanza al settore neonatologico, la violazione della parità di trattamento e dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché l’illegittima designazione dei componenti in luogo del sorteggio. I motivi aggiunti hanno impugnato gli atti successivi che avevano condotto alla presa di servizio del controinteressato, riproponendo le medesime censure in via autonoma e derivata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca, ritenendo che non avesse partecipato al procedimento né adottato atti lesivi della posizione del ricorrente. Nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo e, per il nesso di stretta consequenzialità, anche i motivi aggiunti. Il primo motivo è stato respinto perché la Commissione, nominata inizialmente, non si era insediata né aveva svolto attività; la sostituzione del commissario dimissionario aveva definito la composizione dell’organo solo con il successivo decreto, sicché il termine per la conclusione dei lavori decorreva da tale momento. I lavori, conclusi il 27 agosto 2025 e formalizzati con decreto del 3 settembre 2025, sono stati quindi ritenuti tempestivi. Il secondo motivo è stato respinto in quanto il bando e il regolamento contenevano criteri articolati, recepiti dalla Commissione, che aveva espresso giudizi qualitativi, analitici e motivati sulle attività didattiche, scientifiche, istituzionali, organizzative e sulle pubblicazioni. La Commissione non aveva introdotto criteri nuovi, ma aveva specificato e applicato quelli già fissati. Era legittimo attribuire maggiore rilevanza alle attività coerenti con il settore scientifico-disciplinare e con il profilo messo a concorso. La valutazione della maturità scientifica e professionale doveva essere complessiva e non poteva essere ricostruita mediante una somma algebrica dei singoli titoli o parametri. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della Commissione era limitato ai casi di errore di fatto, sviamento, manifesta illogicità o contraddittorietà, non ravvisati nel caso concreto. Il terzo motivo è stato respinto perché le allegazioni sulla parzialità dei commissari non erano assistite da prova certa e la composizione della Commissione risultava conforme al regolamento di Ateneo. La documentazione dimostrava inoltre che i componenti erano stati individuati mediante il procedimento previsto, comprensivo del sorteggio, tra docenti appartenenti al settore pertinente o ai settori ammessi. La sentenza ha evidenziato, in conclusione, la maggiore ampiezza e continuità nel tempo del profilo accademico, assistenziale, organizzativo e direzionale del candidato vincitore. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura di chiamata dei professori universitari; la concreta regolamentazione della procedura è demandata ai regolamenti degli atenei, nel rispetto della legge.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a fondamento dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e parità di trattamento nella procedura selettiva.

  • art. 7 del Regolamento di Ateneo

    Disciplina il termine per la conclusione dei lavori della Commissione; il termine decorre, nella fattispecie, da quando la Commissione è definitivamente costituita e può iniziare la propria attività.

  • art. 9 del bando di concorso

    Prevede il termine di conclusione dei lavori della Commissione, interpretato in collegamento con la definitiva composizione dell’organo.

  • art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori

    Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da quattro professori ordinari, di cui uno indicato come membro supplente, in servizio presso Atenei diversi tra loro, del settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare o, limitatamente ad un solo componente, del macrosettore concorsuale a bando. Il Dipartimento ... indica sei nomi ... tra i quali saranno sorteggiati ... tre componenti ... Il Dipartimento indica altresì il nome del terzo componente effettivo.

    La composizione della Commissione è legittima quando segue il procedimento regolamentare di individuazione dei nominativi e di sorteggio dei componenti, nel rispetto dei requisiti di appartenenza ai settori scientifico-disciplinari previsti.

  • DM n. 639/2024

    È richiamato per la nuova classificazione dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, utilizzata per verificare la coerenza dei profili dei commissari e delle attività valutate con il settore oggetto della selezione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione decorre dal momento in cui l’organo è definitivamente costituito e concretamente posto in condizione di operare, qualora la Commissione originariamente nominata non si sia insediata né abbia svolto attività e sia successivamente modificata nella composizione.
  • La valutazione comparativa dei candidati da parte di una Commissione di concorso universitario costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di errori di fatto, sviamento, manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà immediatamente rilevabile.
  • Nei concorsi per professori universitari, la Commissione può formulare un giudizio complessivo e qualitativo sulla maturità scientifica e professionale del candidato, senza procedere a una somma numerica o meccanica dei singoli titoli, pubblicazioni e attività, purché il giudizio sia coerente con i criteri fissati dal bando e adeguatamente motivato.
  • La Commissione può attribuire maggiore rilevanza alle attività didattiche, scientifiche, organizzative e assistenziali maggiormente coerenti con il settore scientifico-disciplinare e con il profilo specifico posto a concorso, senza che ciò costituisca introduzione di criteri nuovi quando si tratti di una specificazione applicativa dei criteri già previsti.
  • L’autonomia regolamentare dell’università nella disciplina delle procedure di chiamata dei professori consente l’adozione di criteri e modalità valutative proprie, anche diverse da indicazioni o raccomandazioni dell’ANVUR e del CUN, purché rispettose della legge, del bando e dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione.
  • La mera appartenenza dei commissari a un ambito scientifico vicino a quello di un candidato non dimostra, da sola, la parzialità della Commissione; tale censura richiede elementi probatori concreti e deve essere valutata anche alla luce della conformità della composizione alle regole legislative e regolamentari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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