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Ordinanza

Ordinanza n. 540/2026 - Milano, Sezione 2

per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento emesso dal Comune di Milano in data 20 marzo 2026 - -OMISSIS-; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202601345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comune di Milano del 20 marzo 2026 di non annullamento della SCIA relativa a un intervento edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale chiedendone la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di motivi aggiunti. Le censure riguardano la corretta qualificazione giuridica dell’intervento edilizio, la legittimità dell’esercizio dell’autotutela da parte del Comune e, in particolare, la necessità di un preventivo piano attuativo quale presupposto per la realizzazione delle opere. La ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio derivante dalla prosecuzione dei lavori, di natura urbanistico-edilizia e patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che le questioni relative alla qualificazione dell’intervento, all’autotutela e alla necessità del piano attuativo presentino una complessità incompatibile con una definizione approfondita nella fase cautelare e debbano essere esaminate nel merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha comparato gli interessi pubblici e privati coinvolti e ha attribuito prevalenza all’interesse alla prosecuzione dei lavori, in ragione delle documentate esigenze di sicurezza statica e sismica degli edifici confinanti e dell’incolumità pubblica. Dagli atti tecnici è emerso che la demolizione dell’edificio preesistente aveva alterato l’assetto statico della cortina edilizia, che il cantiere si trovava in una situazione ibrida e critica, con struttura definitiva incompleta e opere provvisionali parzialmente rimosse, e che l’interruzione avrebbe potuto aggravare il rischio, determinare corrosione delle armature e compromettere la stabilità delle strutture e degli immobili adiacenti. Il pregiudizio prospettato dalla ricorrente è stato ritenuto recessivo perché prevalentemente urbanistico-edilizio e patrimoniale, suscettibile di tutela nella fase di merito anche mediante eventuale domanda risarcitoria. Il TAR ha però accolto l’istanza istruttoria, ordinando al Comune e alla società controinteressata di depositare entro trenta giorni la documentazione tecnica posta a base delle relazioni prodotte, inclusi tabulati di calcolo, analisi strutturali e sismiche ed eventuale Valutazione della Sicurezza dell’opera relativa allo stato attuale del cantiere. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 3 febbraio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l’istanza di sospensione è stata respinta all’esito della valutazione sommaria del fumus e della comparazione del periculum in mora.

  • D.M. 17.01.2018

    Valutazione della Sicurezza

    È richiamato quale parametro tecnico per la documentazione relativa alla sicurezza dell’opera nello stato attuale del cantiere; il TAR ne ha ordinato, ove esistente, il deposito ai fini istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure investono complesse questioni tecniche e giuridiche sulla qualificazione di un intervento edilizio, sull’autotutela e sulla necessità di un piano attuativo, il giudice può riservarne l’esame approfondito alla fase di merito.
  • La decisione cautelare deve fondarsi su una comparazione concreta e ponderata degli interessi pubblici e privati coinvolti, considerando gli effetti sia della prosecuzione sia dell’interruzione dei lavori.
  • Quando la sospensione dei lavori determinerebbe un pericolo attuale e documentato per la stabilità statica e sismica degli edifici confinanti e per l’incolumità pubblica, tale pregiudizio può prevalere su un danno privato prevalentemente urbanistico-edilizio e patrimoniale, suscettibile di tutela nella fase di merito anche mediante risarcimento.
  • Il giudice amministrativo può respingere la cautelare e, al contempo, disporre incombenti istruttori per acquisire la documentazione tecnica necessaria alla valutazione di merito delle questioni strutturali e sismiche controverse.
  • La documentazione tecnica rilevante per la sicurezza di un cantiere può comprendere tabulati di calcolo, analisi strutturali e sismiche e l’eventuale Valutazione della Sicurezza relativa alla configurazione attuale dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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