Sentenza del 14/07/2017 n. 3187 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Notifica delle cartelle a mezzo posta - Assenza della relata di notifica - Produzione dell'avviso di ricevimento - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione delle cartelle eseguita a mezzo posta, sostenendo in particolare che l'assenza della relata di notifica impedisse di considerare provata la notificazione e di far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione delle cartelle a mezzo posta può essere provata mediante la produzione degli avvisi di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica. Gli avvisi di ricevimento sono sufficienti a dimostrare l'avvenuta notificazione e la relativa data; da tale data decorre il termine previsto per impugnare l'atto ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza, il ricorso proposto oltre il termine decorrente dalla data indicata negli avvisi di ricevimento deve essere considerato tardivo.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso va individuato nella data risultante dagli avvisi di ricevimento prodotti.
Il termine per impugnare l'atto tributario decorre dalla notificazione validamente comprovata. Quando la notifica è effettuata a mezzo posta, la data risultante dall'avviso di ricevimento costituisce il riferimento per calcolare il termine decadenziale.
Massime di principio
- Nelle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a provare sia l'avvenuta notificazione sia la data in cui essa si è perfezionata, anche in assenza di una separata relata.
- La contestazione della notifica non può fondarsi esclusivamente sull'assenza della relata quando l'agente della riscossione ha prodotto un avviso di ricevimento regolare e idoneo a documentare la consegna.
- Il termine per proporre ricorso decorre dalla data di notificazione risultante dall'avviso di ricevimento; il contribuente deve quindi verificare tempestivamente tale data per evitare la decadenza.
- Eventuali eccezioni sulla validità della notifica devono riguardare specifiche irregolarità dell'avviso di ricevimento o della procedura di consegna, non la sola mancanza della relata.
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