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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41405/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente ha allegato nuove prove (relazione di consulenza e relazione tecnica d'indagine di un investigatore privato) tese a dimostrare che la vittima non era caduta dalla scala ma direttamente dal soppalco e che la scala ritrovata non poteva essere utilizzata se non previa ancoraggio. Il ricorrente ha censurato la mancata valutazione di rilievo scriminante di tali prove e ha contestato l'ermeneutica adottata dai giudici di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato per infondatezza. La Corte ha ritenuto che le prove allegate non costituiscono prove nuove idonee ai sensi dell'art. 630, lett. c), in quanto non è stato dimostrato che le tecniche impiegate siano nuove, diverse o innovative rispetto a quelle disponibili al tempo del processo. Inoltre il tema dell'utilizzo della scala era già oggetto del giudizio di merito, per cui le allegazioni si risolvono in un apprezzamento critico dei fatti già conosciuti. La Corte ha rilevato inoltre l'illogicità della spiegazione difensiva relativa all'ipotesi che la vittima sarebbe salita sul soppalco senza usare la scala. Conseguentemente il verdetto di condanna non è stato sovvertito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    prova nuova rilevante ai fini della revisione

    Le prove nuove ai fini della revisione non sono solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue; inoltre gli elaborati tecnici sono rilevanti solo se fondati su tecniche diverse, nuove o innovative capaci di fornire risultati non raggiungibili con le metodiche precedenti.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    procedura di inammissibilità della richiesta di revisione

    L'ordinanza di rigetto per inammissibilità ex art. 634 riguarda esclusivamente la verifica dei presupposti formali e di rilevanza della prova nuova; non è il momento per riesaminare il merito del giudicato salvo che la nuova prova risulti effettivamente idonea a travolgerlo.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001 e altre)

    le prove nuove rilevanti sono non solo le sopravvenute e le scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite o non valutate, salvo che non siano dichiarate inammissibili o superflue; gli elaborati tecnici sono ammessi se basati su nuove acquisizioni scientifiche o tecniche

    Il principio consolidato richiede che per ammettere la revisione sulla base di perizie o tecnicismi occorra dimostrare la novità o l'innovatività delle metodologie. Semplici riconsiderazioni critiche di fatti già esaminati non bastano.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione per 'prove nuove' richiede che le prove siano effettivamente nuove o non valutate nel precedente giudizio; semplici diverse letture dei fatti già emersi non sono sufficienti.
  • I periti o relazioni tecniche possono giustificare la revisione solo se si basano su tecniche o acquisizioni scientifiche nuove rispetto a quelle disponibili all'epoca del processo originario.
  • Se il tema oggetto della nuova prova era già oggetto di scrutinio nel processo di merito, la nuova documentazione rischia di essere qualificata come mero apprezzamento critico e quindi inammissibile.
  • La fase di verifica ex art. 634 cod. proc. pen. ha natura preliminare: valuta l'ammissibilità della prova nuova, non decide sul merito definitivo dell'incidenza di tale prova sul giudicato, salvo che la prova dimostri chiaramente la sua idoneità a sovvertire la decisione.
  • In caso di rigetto per inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; è quindi consigliabile allegare già in sede di istanza prova documentata della novità metodologica o della non acquisizione/negligente acquisizione delle prove nel giudizio precedente.

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