Cassazione Penale, Ordinanza n. 13680/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso era proposto contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali. Con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e il vizio di motivazione, si sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato la condotta positiva mantenuta dal condannato dopo la commissione dei reati. La Corte ha rilevato che il ricorrente, in realtà, proponeva una diversa lettura degli elementi già esaminati dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva invece motivato in modo congruo sulla gravità dei fatti e sulla prognosi sfavorevole circa la funzionalità rieducativa della misura, valorizzando numero, varietà e modalità di esecuzione dei delitti commessi tra il 2016 e il 2023, sintomatici di una persistente propensione alla recidiva.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata per denunciare l'erronea applicazione della legge penale/sostanziale in sede di ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata per dedurre il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 47 ord. pen.
Disposizione sulla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, richiamata come parametro della decisione negativa del tribunale di sorveglianza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o dell'errore di legge, chieda soltanto una diversa valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito.
- Il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali è legittimamente fondato su una prognosi sfavorevole circa la funzione rieducativa della misura, desunta dalla gravità, dal numero, dalla varietà e dalle modalità di esecuzione dei reati commessi, quando tali elementi depongano per una persistente propensione alla recidiva.
- La valutazione sulla concessione delle misure alternative richiede elementi concreti e di segno contrario idonei a superare la prognosi negativa del giudice; in difetto di tali elementi, la motivazione che valorizzi la pericolosità desumibile dai fatti pregressi è insindacabile in cassazione se logicamente coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ricorrano cause di esonero, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13641/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13666/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13670/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →