Cassazione Penale, Sentenza n. 17466/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Corte di Cassazione del 22/03/2024 che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Il ricorrente deduce quattro presunti errori di fatto: 1) omissione di considerazione della sentenza C-140/20 della Corte di Giustizia e conseguente errore sulla utilizzabilità delle videoriprese e della geolocalizzazione GPS; 2) errore nella ritenuta partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, basata su elementi probatori discordanti (captazioni telefoniche e uso di un'autovettura) senza prova della sua presenza; 3) mancata applicazione della più lieve ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 D.P.R. 309/1990; 4) travisamento delle emergenze probatorie in ordine ai reati fine (art. 73 D.P.R. 309/1990) e carenza di prova della sua presenza nei luoghi di consumazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. tutela soltanto l'errore di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che abbia influito in modo decisivo sulla volontà del giudice di legittimità, e non consenta la riedizione delle valutazioni di merito o una nuova valutazione delle prove. Le doglianze del ricorrente sono state valutate come mera riproposizione di questioni già esaminate e come richieste di riconsiderazione del merito, non come errori percettivi incontrovertibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimediabilità limitata all'errore di fatto percettivo (svista o equivoco) che abbia determinato in modo decisivo la decisione della Corte di Cassazione; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o prove.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice relativa all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti; la riqualificazione e la valutazione della sua applicabilità (compresa l'ipotesi di cui al comma 6) sono questioni di merito che la Corte ha ritenuto già adeguatamente motivate e non oggetto di errore di fatto percettivo.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui reati 'fine' (traffico di stupefacenti); il ricorrente ha contestato la ricostruzione probatoria, ma la Corte ha considerato tali censure come rielaborazioni del merito non sanabili con l'art. 625-bis.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione della esposizione dei motivi alle sole esigenze di sintesi richieste per la motivazione del ricorso straordinario.
art. 391-bis cod. proc. civ.
Parametro evocato come modello per definire l'errore di fatto: decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità e' incontrovertibilmente esclusa o sulla supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.
art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato nel testo giurisprudenziale come ulteriore criterio di delimitazione dell'errore di fatto rilevante ai fini del rimedio.
Sentenza Corte di Giustizia C-140/20
Invocata dal ricorrente in tema di effetti temporali dell'invalidità di una norma nazionale che violi il diritto europeo; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale pronuncia non configuri di per sé un errore di fatto percettivo rilevante ai fini dell'art. 625-bis, se non dimostrato che la sua omissione abbia determinato una svista decisiva.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla non esclusione dell'obbligo di pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che risultino decisivi per la decisione; non è uno strumento per rimettere in discussione il merito o la valutazione delle prove.
- Per ottenere accoglimento occorre dimostrare documentalmente che la decisione si sia fondata su un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa oppure che sia stata supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è invece positivamente stabilita.
- Le censure consistenti nella diversa interpretazione delle intercettazioni, della utilizzabilità di videoriprese o della geolocalizzazione GPS devono tradursi in una evidente svista percettiva della Corte di Cassazione; il richiamo a nuove pronunce della Corte di Giustizia non è sufficiente se non si prova l'effetto percettivo decisivo sull'atto impugnato.
- Non usare l'art. 625-bis per reiterare motivi già esaminati o per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: ciò comporta elevata probabilità di inammissibilità e condanna alle spese.
- In situazioni simili, allegare fin dall'inizio documenti che escano dall'ambito interpretativo (es. documenti che escludano in modo incontrovertibile la presenza dell'imputato) e formulare il motivo come individuazione di una svista testuale o percettiva nella decisione, non come contestazione del giudizio di fatto.
- Valutare il rischio economico: ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17285/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17286/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →