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Sentenza

Sentenza n. 1893/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della nota MIMIT prot. U0061336 del 22.03.2024 con cui il Ministero ha rigettato la domanda di riesame della ricorrente in ordine alla precedente comunicazione MIMIT prot. U0235879 del 6.12.2023, anch'essa qui impugnata, insieme ad ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi incluse le note ministeriali prot. n. 235860 del 06.12.2023 e prot, n. 233866 del 4.12.2023.

Giustizia amministrativa202405787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali che hanno volturato l'autorizzazione per servizi di media audiovisivi alla cessionaria, preso atto della rinuncia alla numerazione LCN 211 e autorizzato l'estensione al bacino provinciale di Roma della numerazione LCN 119, nonché il successivo rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto ministeriale dell'istanza di riesame e gli atti presupposti, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità della motivazione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e violazione e falsa applicazione della delibera AGCOM n. 366/2010/CONS. Ha sostenuto che il Ministero avesse fornito un riscontro meramente formale, senza esaminare la richiesta di considerare l'autorizzazione volturata ancora efficace perché collegata alla numerazione LCN 211, oppure inefficace perché non più collegata a tale numerazione. Secondo la ricorrente, l'autorizzazione ceduta sarebbe stata definitivamente abbinata alla numerazione LCN 119 e tale modifica non sarebbe stata consentita dalla disciplina AGCOM. Ha inoltre dedotto che, qualora la numerazione LCN 211 fosse stata abbandonata, essa non avrebbe potuto costituire oggetto di opzione per una futura commercializzazione, poiché la cessionaria avrebbe potuto alienare soltanto la nuova numerazione LCN 119. La ricorrente ha infine sostenuto che l'operazione avesse natura onerosa anche in assenza di una vendita a fronte di corrispettivo, poiché avrebbe comportato la perdita del controvalore rappresentato dal diritto di opzione previsto nell'accordo di cessione. La controinteressata ha eccepito, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione degli atti del dicembre 2023, l'inammissibilità dell'impugnazione del mero riscontro all'istanza di riesame, l'assenza di censure specifiche contro alcune note e la carenza di interesse, sostenendo che la controversia riguardasse rapporti privatistici tra le società.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimi gli atti ministeriali e prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari perché il ricorso era infondato nel merito. Il Collegio ha ricostruito la vicenda rilevando che la ricorrente aveva ceduto alla controinteressata l'autorizzazione per la diffusione televisiva digitale terrestre associata alla numerazione LCN 211; il Ministero aveva poi volturato il titolo alla cessionaria, modificando il marchio, mentre la cessionaria era già titolare di un'autorizzazione relativa ai bacini di Frosinone e Rieti, associata alla numerazione LCN 119. La cessionaria poteva quindi chiedere di utilizzare il medesimo marchio anche nel bacino di Roma, avvalendosi dell'autorizzazione derivante dalla cessione, e rinunciare alla numerazione LCN 211, estendendo al bacino romano la numerazione LCN 119 già nella propria disponibilità. Il Ministero ha pertanto correttamente preso atto della rinuncia alla numerazione 211 e autorizzato l'estensione territoriale della numerazione 119. Gli accordi privatistici tra cedente e cessionaria, comprese le clausole relative al diritto di opzione, non potevano vincolare l'attività amministrativa: il Ministero doveva verificare la posizione legittima rispetto al titolo autorizzatorio, mentre eventuali violazioni dell'accordo dovevano essere fatte valere nei rapporti tra le parti e in altra sede. La cessionaria non aveva ceduto a terzi né rinunciato all'autorizzazione ricevuta, ma aveva soltanto rinunciato alla numerazione LCN 211, tornata nella disponibilità ministeriale, sostituendola con altra numerazione già nella propria disponibilità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione è stato ritenuto infondato, poiché il Ministero aveva legittimamente riscontrato l'istanza di riesame e chiarito la portata della cessione e della successiva rinuncia alla numerazione.

  • delibera AGCOM n. 366/2010/CONS

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento all'abbinamento tra autorizzazione e numerazione LCN, ma il TAR ha ritenuto legittima la sostituzione della numerazione 211 con la numerazione 119 già nella disponibilità della cessionaria e la relativa estensione territoriale.

  • art. 73 c.p.a.

    La norma è richiamata per il deposito delle memorie delle parti in vista dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • La cessione di un titolo autorizzatorio amministrativo attribuisce al cessionario la disponibilità del titolo nei limiti della disciplina applicabile; il cedente non conserva un potere di veto sulle successive modalità di esercizio del titolo, salvo quanto previsto dalla legge o dal provvedimento amministrativo.
  • Gli accordi privatistici tra cedente e cessionario non possono vincolare l'esercizio del potere amministrativo né imporre all'amministrazione di conformare il titolo autorizzatorio alle clausole contrattuali; le relative controversie devono essere fatte valere nei rapporti tra le parti davanti al giudice competente.
  • Quando il cessionario dispone di un titolo autorizzatorio idoneo alla diffusione in un determinato ambito territoriale e di una numerazione LCN già associata a un proprio titolo, l'amministrazione può autorizzare l'utilizzo di tale numerazione anche per l'ambito derivante da un'autorizzazione ceduta, ove ciò sia compatibile con la disciplina di settore.
  • La rinuncia alla numerazione associata a un'autorizzazione non equivale, di per sé, alla rinuncia o alla cessione dell'autorizzazione stessa: la numerazione può tornare nella disponibilità dell'amministrazione mentre il titolo autorizzatorio resta nella titolarità del cessionario e può fondare l'estensione territoriale dell'attività autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Autotutela
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereAutotutela decisoria

Testo integrale

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