Sentenza n. 902/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza: - alla sentenza n. 2776/2024 emessa l’1 giugno 2024 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 5252/2024 emesso il 25 novembre 2024 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 300/2025 emessa il 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 5574/2024 emessa l’11 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 977/2025 emessa il 28 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. per le sentenze del giudice ordinario presupponga la definitività del titolo giudiziale, ossia il suo passaggio in giudicato. Poiché tale requisito non è stato documentato dai ricorrenti, mancava una condizione necessaria per l'esperimento dell'azione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Milano, delle quali è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza a cinque sentenze del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda e ha sottoposto la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La ragione ostativa consisteva nel fatto che i ricorrenti non avevano documentato il passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario di cui chiedevano l'esecuzione.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
L’art. 112, comma 1 lett c), cpa consente l’azione di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per le sentenze del giudice ordinario solo quando esse siano passate in giudicato o siano provvedimenti equiparati; il ricorrente deve documentare tale presupposto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti
Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone che la sentenza sia passata in giudicato o costituisca altro provvedimento ad essa equiparato ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.; la mancata documentazione di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →