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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza: - alla sentenza n. 2776/2024 emessa l’1 giugno 2024 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 5252/2024 emesso il 25 novembre 2024 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 300/2025 emessa il 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 5574/2024 emessa l’11 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano; - alla sentenza n. 977/2025 emessa il 28 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano;

Giustizia amministrativa202502721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. per le sentenze del giudice ordinario presupponga la definitività del titolo giudiziale, ossia il suo passaggio in giudicato. Poiché tale requisito non è stato documentato dai ricorrenti, mancava una condizione necessaria per l'esperimento dell'azione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Milano, delle quali è stata chiesta l'ottemperanza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza a cinque sentenze del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità della domanda e ha sottoposto la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La ragione ostativa consisteva nel fatto che i ricorrenti non avevano documentato il passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario di cui chiedevano l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.

    L’art. 112, comma 1 lett c), cpa consente l’azione di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

    L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per le sentenze del giudice ordinario solo quando esse siano passate in giudicato o siano provvedimenti equiparati; il ricorrente deve documentare tale presupposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti

    Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone che la sentenza sia passata in giudicato o costituisca altro provvedimento ad essa equiparato ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.; la mancata documentazione di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una causa di inammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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