Sentenza n. 2442/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento adottato dall'Aeronautica Militare – Comando Logistico Servizio di Commissariato ed Amministrazione Reparto Amministrazione 2° Ufficio prot. n. M_D ARM003 REG2023 0005192 del 17.01.2023, in una agli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui il messaggio mail inviato dall'INPS del 23.11.22 ed ogni atto amministrativo ostativo all'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, ignoti data e numero; - nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 e la condanna di controparte, per quanto di rispettiva competenza, al riconoscimento dei benefici di cui alla predetta normativa ed al pagamento dell'importo dovuto in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito. La sentenza non esamina la fondatezza della pretesa relativa ai sei scatti stipendiali né la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della pronuncia meramente processuale.
Atto impugnato: provvedimento dell'Aeronautica Militare del 17 gennaio 2023 e atti connessi, concernenti il diniego della riliquidazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio per dimissioni volontarie e in quiescenza dal 2 gennaio 2018, ha impugnato il provvedimento dell'Aeronautica Militare che ostava alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita, chiedendo l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna delle amministrazioni al pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio, con nota del 7 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione in camera di consiglio.
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Prevede i sei scatti stipendiali il cui riconoscimento era stato richiesto dal ricorrente ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita; la norma non è stata interpretata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia determina, quando il venir meno dell'interesse è sopravvenuto e non residua un'utilità concreta dalla decisione, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l'esame della fondatezza dei motivi di ricorso né della legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
- In presenza di una pronuncia meramente processuale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo valutazione equitativa del giudice.
Come è indicizzato
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