Sentenza n. 1254/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di aggiornamento delle procedure informative antimafia ex art. 91, comma V, D.lgs 159/11, presentata dalla ricorrente in data 17.1.2023 e 21.9.2023 al Prefetto di Roma e successivamente integrata con istanza dell’01.04.2025; nonché per la declaratoria dell’obbligo del Prefetto di Roma a provvedere alla definizione del procedimento di aggiornamento antimafia della Società ricorrente con atto espresso e motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e del sopravvenuto decreto prefettizio, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per lo sviluppo del procedimento e per ragioni equitative.
Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di aggiornamento delle procedure informative antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze presentate al Prefetto di Roma il 17 gennaio 2023 e il 21 settembre 2023, successivamente integrate il 1° aprile 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento di aggiornamento delle informazioni antimafia con un provvedimento espresso e motivato. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha depositato un decreto del 21 novembre 2025 con cui, per la durata di un anno, sono state applicate alla società le misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa delle istanze di aggiornamento delle procedure informative antimafia promosse dalla società ricorrente.
art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Prevede le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicate alla società con decreto prefettizio sopravvenuto durante il giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal TAR in relazione alla definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, sopravviene un provvedimento o un'attività amministrativa idonea a far venir meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, valutata unitamente agli sviluppi sopravvenuti del procedimento amministrativo, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio originariamente contestato.
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