Cassazione Civile, Ordinanza n. 12362/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda l’impugnazione di avvisi di rettifica della rendita catastale emessi a seguito di DOCFA relativo a una centrale geotermica classificata in categoria D/1. L’amministrazione sosteneva che nella rendita dovessero essere inclusi, oltre all’edificio/opificio, anche i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l’alternatore e i trasformatori, in quanto componenti essenziali e non separabili del complesso produttivo. La società resistente, che aveva ottenuto in primo e in parte in secondo grado l’accoglimento delle proprie censure, proponeva ricorso incidentale deducendo: insufficiente motivazione degli avvisi di rettifica e loro asserita modifica immotivata; violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa; erronea inclusione nella stima di vapordotti, alternatori e trasformatori, che secondo la società avrebbero dovuto essere esclusi; e, in via subordinata, eccessività della rendita attribuita. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, per la fattispecie temporalmente rilevante (anno 2013, avvisi adottati nel 2015), la disciplina applicabile è quella previgente alla riforma del 2015, sicché i pozzi geotermici e gli altri componenti funzionalmente inscindibili concorrono alla rendita catastale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l’esclusione dei pozzi geotermici e ribadendo che, nel regime previgente alla legge n. 208/2015, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l’alternatore e i trasformatori devono essere computati nella rendita della centrale geotermica quando costituiscono componenti non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva. Ha inoltre rigettato i motivi del ricorso incidentale della società, salvo accogliere il quinto motivo incidentale nella parte in cui riproponeva, in chiave subordinata e per quanto non esaminato dal giudice di merito, la questione dell’eccessività della rendita e della valutazione complessiva della centrale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzato da entrambe le parti per censurare le statuizioni di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo alla giurisprudenza consolidata senza ulteriore motivazione estesa quando non vi siano argomenti nuovi.
artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939
richiamati dall’Agenzia per sostenere la rilevanza catastale di determinate componenti della centrale e l’erroneità dell’esclusione operata dal giudice di merito.
art. 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005
norma applicabile ratione temporis alla fattispecie, in base alla quale i componenti inscindibilmente connessi al funzionamento della centrale geotermica concorrono alla rendita catastale.
art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014
richiamato nel motivo dell’amministrazione come ulteriore base normativa della pretesa fiscale.
L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21-23
a decorrere dal 1° gennaio 2016
riforma innovativa non retroattiva; si applica solo alle rendite determinate dal 2016 in poi e non alla fattispecie in esame.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
norma sulla motivazione degli atti tributari, invocata dalla società per contestare la sufficienza motivazionale degli avvisi di rettifica.
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843
invocato dalla società per escludere la rilevanza catastale di taluni impianti; la Corte lo considera non decisivo nel regime previgente richiamato.
d.m. n. 701 del 1994
la procedura DOCFA ha struttura partecipativa e l’obbligo motivazionale dell’atto può essere assolto con il richiamo ai dati oggettivi accertati e alla classe attribuita.
Circolare n. 6 del 2012
richiamata come fonte interpretativa applicabile nel regime previgente, includendo nel calcolo delle rendite le componenti funzionalmente connesse al processo produttivo.
Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016
non applicabile alla fattispecie per ragioni temporali, poiché espressione del nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015.
Massime di principio
- Nel regime catastale previgente alla riforma del 2015, la rendita di una centrale geotermica comprende anche i componenti impiantistici non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva, quali pozzi di estrazione e reiniezione, vapordotti, alternatori e trasformatori.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 sulla determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare ha natura innovativa e non si applica retroattivamente agli accertamenti adottati per annualità anteriori al 2016.
- In materia DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può essere assolto mediante l’indicazione dei dati oggettivi accertati dall’ufficio e della classe attribuita, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere le ragioni della rettifica confrontandole con la propria dichiarazione.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non ricorre, invece, quando la doglianza investe la valutazione delle prove o la congruità della stima compiuta dall’amministrazione e confermata dal giudice.
- Quando il giudice di merito ha escluso erroneamente un’intera categoria di componenti dalla rendita, le ulteriori contestazioni sulla quantificazione complessiva possono essere riesaminate in rinvio, perché il venir meno di tale premessa riapre il tema dell’incidenza estimativa dell’intero complesso immobiliare.
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