Sentenza n. 14955/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento della Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, che quantificava un totale di € 147.274,92 l'importo dovuto dalla GERHO' S.p.A. per il ripiano del payback per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, invitando la stessa al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nonchè di tutti i documenti endoprocedimentali prodromici al già menzionato provvedimento impugnato nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque, connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuti e richiamati nel citato provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione dell'importo dovuto per il ripiano del payback relativo agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, con invito al pagamento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione regionale che quantificava in € 147.274,92 l'importo dovuto per il ripiano del payback e gli atti endoprocedimentali connessi, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto e ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il giudice ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, poiché mancava la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento dell'importo facesse venir meno l'interesse alla decisione. Ha escluso la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025, in quanto le amministrazioni resistenti non avevano depositato né comunicato i provvedimenti di accertamento del pagamento richiesti dalla norma. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback può essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al TAR Lazio dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento dell'importo dovuto.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi in materia di payback.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa mediante udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato e collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato quale disciplina delle modalità di svolgimento da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di avere effettuato il pagamento dell'importo oggetto del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso, quando non residui un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale in materia di payback richiede il previo accertamento dell'avvenuto versamento mediante apposito provvedimento regionale o provinciale e la sua comunicazione alla segreteria del TAR; in mancanza, non può essere pronunciata tale causa di definizione del giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono fattispecie processuali distinte: la prima può essere dichiarata sulla base della sopravvenuta inutilità della decisione per il ricorrente, mentre la seconda presuppone l'adempimento della specifica procedura prevista dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →