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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente, deducendo l’illegittimità di addebiti per interessi ultralegali, usura, capitalizzazione trimestrale di interessi e spese, e commissioni di massimo scoperto capitalizzate, con conseguente domanda restitutoria. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma la corte d’appello, dopo il decesso dell’attore e la riassunzione nei confronti delle eredi, aveva riformato la decisione e rideterminato il saldo in senso sfavorevole alle ricorrenti. In cassazione le eredi hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali e dell’art. 119 t.u.b., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente fondato la decisione solo sulla consulenza tecnica d’ufficio e avesse omesso di valutare la mancata ottemperanza della banca all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con conseguenze probatorie a loro favore; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese, assumendo che dovessero essere poste integralmente a carico della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la corte d’appello aveva limitato correttamente la verifica contabile al periodo per il quale vi era continuità degli estratti conto e che la lacuna documentale non poteva essere colmata dal c.t.u. con mere ipotesi; la statuizione di merito sulla necessità di considerare solo quel segmento temporale non era stata specificamente censurata e risultava quindi coperta da giudicato. Inoltre, l’inosservanza dell’ordine di esibizione può al più fondare argomenti di prova rimessi alla discrezionalità del giudice, la cui mancata valorizzazione non è censurabile in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata aveva comunque applicato il criterio legale della soccombenza, pur con compensazione parziale. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la Corte non ne affronta una autonoma interpretazione nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma

  • art. 116 c.p.c.

    l’inosservanza dell’ordine di esibizione può essere valutata dal giudice come semplice argomento di prova, rimesso al suo prudente apprezzamento discrezionale

  • art. 167 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza autonoma trattazione nel merito

  • art. 210 c.p.c.

    l’ordine di esibizione non ottemperato non impone un esito vincolato, ma può solo incidere come elemento valutabile discrezionalmente dal giudice

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato con il tema dell’onere della prova nel rapporto di conto corrente, ma la decisione si fonda soprattutto sulla discrezionalità valutativa del giudice rispetto alla mancata esibizione

  • art. 119 d.lgs. n. 385/1993

    è richiamato nel ricorso come norma relativa alla documentazione bancaria, ma la Corte non ne trae una specifica regula iuris autonoma

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono il criterio legale della soccombenza, anche se il giudice può disporre compensazione parziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 116 c.p.c.

    la mancata produzione o l’inosservanza dell’ordine di esibizione non è di per sé censurabile in cassazione se il giudice di merito non la valorizza

Massime di principio

  • L’inosservanza dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda o la soccombenza della parte inadempiente, potendo il giudice trarne solo semplici argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione.
  • Se la decisione di merito si fonda sulla necessità di limitare il ricalcolo del rapporto bancario ai soli estratti conto dotati di continuità documentale, tale premessa in diritto deve essere specificamente censurata; in difetto, la statuizione resta ferma e coperta da giudicato.
  • Nei giudizi di legittimità non è censurabile come vizio motivazionale la mancata valorizzazione, da parte del giudice di merito, dell’inosservanza di un ordine di esibizione, quando essa sia rimessa alla sua valutazione probatoria discrezionale.
  • In tema di spese processuali, l’applicazione del criterio della soccombenza resta corretta anche quando il giudice disponga una compensazione solo parziale; la doglianza è inammissibile se mira a sostituire una diversa ripartizione non imposta dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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