Cassazione Civile, Ordinanza n. 14873/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa dalla curatela fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento per perdita del capitale. La corte d'appello aveva ritenuto che, già al 31 dicembre 2000, la società versasse in causa di scioglimento ex art. 2447 c.c. e che, nonostante ciò, gli amministratori avessero compiuto nuove operazioni di gestione nel 2001 e sino al fallimento del 9 ottobre 2002; aveva inoltre ritenuto responsabili anche i sindaci, per non avere adeguatamente vigilato e reagito alla situazione. I ricorrenti principali, ex sindaci, hanno denunciato: indeterminatezza della domanda e inversione dell'onere della prova, per avere la corte ritenuto provato il compimento di nuove operazioni sulla base di bilanci e consulenza tecnica senza specifica allegazione degli atti gestori; erroneità del criterio di liquidazione del danno, ritenuto fondato su un raffronto tra bilanci e su una valutazione equitativa arbitraria; insussistenza di specifici inadempimenti dei sindaci e omesso esame della situazione di istruttoria prefallimentare. Il ricorso incidentale dell'ex amministratore e di un ex sindaco ha riproposto censure analoghe sulla mancata individuazione delle operazioni vietate e sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa indeterminatezza della domanda e sull'onere della prova, osservando che i fatti costitutivi dell'azione erano stati sufficientemente allegati e che la corte territoriale aveva accertato, in fatto, il compimento di nuove operazioni sulla base dei bilanci sociali e della c.t.u., senza invertire l'onere probatorio. Ha inoltre confermato che, una volta accertate nuove operazioni in periodo successivo allo scioglimento, spettava agli organi sociali dimostrarne la funzione meramente liquidatoria o conservativa. Quanto al danno, ha ritenuto corretto il criterio seguito dalla corte d'appello, che aveva depurato le perdite dalle voci non riferibili alle nuove operazioni o non qualificabili come perdite, e si era mantenuta entro il limite della domanda; le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, preclusa in cassazione. Infine, ha dichiarato inammissibili le censure sui sindaci, ritenendo non specificamente allegati gli atti da essi compiuti e confermando il principio per cui il sindaco che resti inerte non è esonerato da responsabilità solo perché abbia assunto la carica in una fase critica o perché vi fossero iniziative prefallimentari, dovendo comunque attivarsi con la diligenza richiesta dalla carica. Le spese sono state poste a carico in solido dei ricorrenti soccombenti, con compensazione interna tra ricorrenti principali e incidentali.
Norme richiamate
art. 2447 c.c.
causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
la permanenza della società in causa di scioglimento impone la cessazione delle nuove operazioni, salvo quelle strettamente funzionali alla liquidazione o al completamento di attività già intraprese
art. 2449 c.c.
nel testo vigente ratione temporis
la violazione del divieto di nuove operazioni dopo lo scioglimento può fondare responsabilità degli amministratori e, in relazione ai danni prodotti, anche dei sindaci o di altri organi sociali secondo i principi generali
art. 2393 c.c.
può venire in rilievo per il danno arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione di attività incompatibili con lo scioglimento
art. 2394 c.c.
può venire in rilievo quando la condotta degli organi sociali determini l'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori
art. 2395 c.c.
può venire in rilievo se il danno colpisce direttamente la sfera giuridica del socio o del terzo
art. 2407 c.c.
i sindaci rispondono quando omettano la vigilanza dovuta e non si attivino per prevenire o contenere il danno, pur potendo conoscere la situazione con l'ordinaria diligenza
art. 2697 c.c.
l'attore deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; tuttavia, una volta accertate nuove operazioni, spetta ai convenuti dimostrare che esse erano giustificate da esigenze liquidatorie o conservative
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa non è illegittima se il giudice, sulla base di accertamenti tecnici e documentali, individua le perdite riferibili causalmente alle condotte illecite e rimane entro il petitum
art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
un'eventuale indeterminatezza della domanda deve essere eccepita tempestivamente; se il processo è proseguito con pieno contraddittorio, non è più utilmente deducibile come vizio decisivo
art. 99 c.p.c.
la liquidazione del danno non può superare il limite quantitativo della domanda
Massime di principio
- In tema di responsabilità degli organi sociali dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il giudice può accertare il compimento di nuove operazioni anche mediante l'esame dei bilanci e della consulenza tecnica, senza che sia necessario indicare analiticamente ogni singolo atto negoziale se dagli atti di causa emerge in modo sufficiente la prosecuzione dell'attività.
- Una volta provato che la società ha svolto nuove operazioni in pendenza di scioglimento, l'onere di dimostrare che tali attività erano funzionali alla liquidazione o al completamento di operazioni già intraprese grava sugli amministratori o sugli organi convenuti.
- Il danno da prosecuzione indebita dell'attività non coincide automaticamente con tutte le perdite registrate nei bilanci successivi allo scioglimento: occorre depurare le poste non causalmente riferibili alle nuove operazioni e quelle che derivino fisiologicamente dalla fase di liquidazione o dalla perdita di efficienza dell'impresa.
- La liquidazione del danno può essere effettuata in via equitativa solo come esito di un accertamento tecnico-contabile che consenta di ricondurre le perdite alle condotte contestate; non è invece consentita una quantificazione arbitraria o sganciata dal nesso causale.
- La responsabilità dei sindaci non è esclusa dalla mera allegazione di un contesto societario già critico o di iniziative prefallimentari: chi assuma l'incarico in una fase di crisi deve comunque attivarsi con diligenza per verificare la situazione e reagire agli illeciti gestori, potendo essere responsabile per l'inerzia che consenta il prodursi di danni ulteriori.
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