Cassazione Penale, Ordinanza n. 33263/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione del merito probatorio e che la motivazione delle sentenze di merito fosse adeguata, logica ed esaustiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 dicembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di cui all'art. 496 c.p. La Corte di cassazione rileva che le sentenze di primo e secondo grado devono essere lette unitariamente, poiché seguono un analogo iter logico-argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria. Secondo la Corte, la motivazione è adeguata sia quanto alla valutazione della prova sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto. I motivi di ricorso sollecitano una diversa valutazione in fatto del materiale probatorio acquisito, senza evidenziare vizi rilevanti della motivazione o errori di diritto; il giudice di merito ha infatti fornito una motivazione esaustiva e logica, applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 496 c.p.
La condanna di merito riguardava il delitto previsto dall'art. 496 c.p.; il testo fornito non specifica ulteriormente la condotta concreta contestata.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione, escludendo che esso possa essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto già esaminati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a sollecitare una diversa valutazione, in fatto, del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di motivazione rilevante o una violazione di legge.
- Quando la sentenza di primo grado e quella d'appello condividono l'iter logico-argomentativo e la medesima base probatoria, esse possono essere lette unitariamente ai fini della verifica della motivazione, purché la motivazione complessiva risulti adeguata, logica ed esaustiva.
- La motivazione del giudice di merito è immune da censure di legittimità quando espone in modo logico ed esaustivo il ragionamento probatorio e la qualificazione giuridica del fatto, applicando correttamente i principi di diritto elaborati dalla Corte di cassazione.
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