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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00104/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando la violazione dell'obbligo di proposizione mediante difensore abilitato previsto dall'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, già condannato in primo grado per appropriazione indebita, aveva visto la Corte di appello riformare la sentenza di condanna limitatamente al capo penale, dichiarando non doversi procedere perché il reato risultava estinto per prescrizione e confermando nel resto la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza ministero di un difensore abilitato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l'impugnazione in cassazione dell'imputato deve essere proposta solo tramite difensore iscritto nell'apposito albo speciale, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017. È stata quindi applicata la sanzione processuale dell'inammissibilità con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    L'impugnazione in cassazione dell'imputato deve essere proposta esclusivamente per il tramite di difensori abilitati; il ricorso personale è in violazione della disciplina inderogabile.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La proposizione del ricorso in modo non conforme ai requisiti di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando l'obbligo di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso, essendo necessaria la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato iscritto nell'apposito albo speciale.
  • La violazione dell'obbligo di patrocinio tecnico nel ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via automatica, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
  • La ratio della disciplina sull'impugnazione in cassazione è quella di garantire un livello elevato di tecnicismo e professionalità nell'atto di ricorso, coerente con la natura del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica

Testo integrale

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