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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13100/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica generale iniziata il 31 luglio 2006 e conclusa il 30 ottobre 2006 con processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificò il 6 dicembre 2007 un avviso di accertamento, contestando la deducibilità di spese sostenute dalla società di alta moda: alcune ritenute non inerenti all’attività d’impresa, altre imputate a un periodo d’imposta diverso e altre ancora considerate non effettivamente sostenute. La CTP rimodulò il dovuto; dopo l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale della contribuente, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 113/2011 depositata il 5 luglio 2011, rigettò l’appello dell’Ufficio e accolse quello incidentale della società, ritenendo deducibili alcune spese come pubblicitarie o inerenti all’attività e non deducibili altre riferite a servizi personali di sorveglianza, sicurezza e trucco della rappresentante della società. L’Agenzia propose ricorso principale articolato in dieci motivi: denunciò contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, omissione di pronuncia su specifici rilievi d’appello, violazione delle regole sulla distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza e insufficiente, omessa o apparente motivazione circa l’inerenza e la deducibilità di varie spese, comprese quelle per omaggi di abiti a persone note e per i viaggi degli acconciatori. La contribuente propose ricorso incidentale con tre motivi, contestando la motivazione sulla non deducibilità dei costi di sicurezza e sorveglianza della propria rappresentante, dei rimborsi per pranzi offerti da un dipendente in occasione di manifestazioni e delle spese di trucco. La società aveva inoltre sollevato in sede di merito eccezioni relative alla legittimazione della Direzione Regionale delle Entrate, respinte dalla CTR.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale nei motivi 2, 3, 6, 7, 9 e 10; ha rigettato il motivo 1, ritenendo comprensibile il collegamento tra le spese giudicate indeducibili e la loro ripresa tra i ricavi, e ha dichiarato assorbiti i motivi 4 e 8. Ha affermato che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su alcuni rilievi d’appello dell’Ufficio e aveva applicato una nozione non corretta di deducibilità, confondendo inerenza e classificazione delle spese: le spese di rappresentanza, volte a accrescere prestigio e immagine senza diretta aspettativa di ritorno commerciale, vanno distinte da quelle di pubblicità o propaganda, dirette alla promozione e all’incremento commerciale; l’inerenza non rende di per sé integralmente deducibile qualsiasi costo. Ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa agli omaggi gratuiti di abiti firmati a persone note, senza obbligo di indossarli, qualificabili come spese di rappresentanza e non come pubblicità. Tutti e tre i motivi del ricorso incidentale sono stati accolti: la sentenza non esponeva adeguatamente le ragioni della non deducibilità dei costi di sicurezza e sorveglianza della rappresentante, dei rimborsi per pranzi offerti dal dipendente in occasione di manifestazioni e delle spese di trucco, anche in rapporto al trattamento di spese analoghe. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Lombardia – Milano, in diversa composizione, demandandole anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

    La Corte accoglie la censura di omissione di pronuncia ai sensi della disciplina sul contenuto della sentenza tributaria, poiché la CTR non aveva risposto ad alcuni specifici motivi d’appello dell’Ufficio.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 108

    Secondo costante orientamento della Corte, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta.

    La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità o propaganda dipende dagli obiettivi perseguiti: le prime accrescono immagine, prestigio e possibilità di sviluppo senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale; le seconde perseguono una finalità promozionale e di incremento commerciale. Gli omaggi gratuiti di abiti firmati a persone note, in assenza dell’obbligo di indossarli, costituiscono spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109

    Questa lettura del disposto normativo è contraria alla lettera della legge, nè le indubbie peculiarità delle case di moda possono indurre ad un appiattimento fra spese di pubblicità, promozione o rappresentanza fissate dal legislatore.

    L’inerenza all’attività d’impresa non comporta automaticamente la deducibilità integrale del costo e non consente di assimilare spese pubblicitarie, promozionali e di rappresentanza. La specificità del settore dell’alta moda non elimina la necessità di qualificare le singole spese secondo le categorie previste dalla legge; la motivazione deve inoltre spiegare in concreto la riferibilità dei costi contestati all’attività.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    La gravata sentenza sul punto è laconica, non assolvendo all’onere di motivazione.

    La decisione tributaria deve esporre le ragioni che sostengono la statuizione sui singoli costi controversi; una motivazione meramente laconica, che non consenta di comprendere perché la ripresa sia legittima o il costo deducibile, non soddisfa tale esigenza.

Massime di principio

  • La distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità o propaganda dipende dalla finalità dell’iniziativa: sono di rappresentanza quelle dirette a rafforzare prestigio e immagine dell’impresa senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale; sono di pubblicità o propaganda quelle dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, a promuovere prodotti, marchi, servizi o attività e a favorire un incremento commerciale.
  • L’inerenza del costo all’attività d’impresa non comporta, da sola, la sua integrale deducibilità e non permette di confondere le diverse categorie di spese disciplinate dalla legge. Anche per le imprese di un settore con peculiari strategie promozionali, la deducibilità va valutata qualificando le spese secondo la loro concreta natura e finalità.
  • La cessione gratuita di prodotti dell’impresa a persone note, se non è accompagnata da un obbligo giuridico di utilizzarli o indossarli in occasioni pubbliche, integra una spesa di rappresentanza e non di pubblicità o propaganda, non sussistendo un collegamento obiettivo e immediato con la promozione del prodotto e con l’aspettativa diretta di maggiori ricavi.
  • La sentenza tributaria deve pronunciarsi sui motivi d’impugnazione specificamente proposti e motivare in modo comprensibile la decisione sui costi contestati; l’omessa risposta a motivi d’appello e una motivazione che non consenta di ricostruire la ragione della deducibilità o indeducibilità giustificano la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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