Sentenza del 16/01/2019 n. 875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa a un debito di 1.443,18 euro, derivante dal mancato o insufficiente versamento delle somme dovute nell'ambito della rateizzazione prevista dall'istanza di condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La società aveva ritenuto legittimo il pagamento effettuato in quattro rate, anziché nelle tre previste, e aveva impugnato l'iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione della Commissione Tributaria Regionale per avere ritenuto perfezionato il condono nonostante il pagamento insufficiente e per avere annullato la cartella per difetto di motivazione, questione non dedotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono "clemenziale" e si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti. Il versamento parziale o tardivo non perfeziona la definizione e legittima l'Amministrazione finanziaria a recuperare l'imposta originaria. La Corte ha inoltre rilevato che la Commissione Regionale aveva pronunciato d'ufficio sull'insufficiente motivazione della cartella, senza che tale vizio fosse stato dedotto dalla società, incorrendo in ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono previsto dall'art. 9-bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria e produce la definizione della lite soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti.
La norma disciplina un condono clemenziale, che riduce o elimina le sanzioni ma non comporta un accertamento tributario straordinario. Il beneficio si perfeziona solo quando il contribuente versa integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute; il pagamento parziale, omesso o tardivo impedisce il perfezionamento della definizione.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
Ha modificato la disciplina del pagamento rateale collegato al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte precisa che, trattandosi di condono clemenziale, non è necessaria una speciale attività di liquidazione per determinare il quantum, poiché l'importo è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi previsti.
Codice di procedura civile, art. 112
Vieta al giudice di pronunciarsi su domande o eccezioni non proposte dalle parti. La Commissione Tributaria Regionale ha violato tale principio rilevando d'ufficio il difetto di motivazione della cartella, nonostante la società non avesse contestato la cartella sotto quel profilo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 1
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la sentenza è cassata per violazione di legge, di decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Nei condoni clemenziali basati sul pagamento di somme già determinate, il beneficio fiscale normalmente si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste dalla legge.
- Un pagamento parziale, effettuato in un numero di rate diverso da quello previsto o oltre i termini stabiliti, può comportare la perdita del beneficio e consentire all'Amministrazione di recuperare il debito tributario originario.
- La distinzione tra condono premiale e condono clemenziale è essenziale: nel primo caso può esservi una definizione straordinaria del rapporto tributario, mentre nel secondo il contribuente deve semplicemente adempiere esattamente alle condizioni di pagamento previste.
- Il giudice tributario non può annullare un atto per un vizio non dedotto dal contribuente, perché ciò integra una pronuncia ultrapetita in violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In situazioni analoghe è necessario verificare puntualmente termini, importi, numero delle rate e modalità di pagamento stabiliti dalla disciplina del condono; la buona fede o il pagamento di una somma solo parzialmente inferiore non garantiscono il mantenimento del beneficio.
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