Cassazione Penale, Sentenza n. 9621/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principali: (1) nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello (ex artt. 601, 178, 179 c.p.p.) poiché il decreto era privo dell'indicazione della Sezione e indicava l'udienza "ai soli fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione", inducendo il difensore a non chiedere la trattazione orale e violando così il diritto di difesa; (2) violazione di legge (art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed artt. 157 e ss. cod. pen.) per omissione della declaratoria di prescrizione dei reati contestati (art. 474 c.p.), sostenendo che i termini di prescrizione erano ormai decorsi rispetto alla celebrazione dell'appello e alla sentenza di appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il giudizio d'appello si sia svolto con il rito "cartolare" ex art. 23-bis legge n. 176/2020; il dispositivo è stato comunicato alle parti il 6/11/2024, la motivazione è stata depositata l'11/11/2024, la sentenza è passata in giudicato il 21/12/2024 e il ricorso in Cassazione è stato depositato telematicamente il 31/12/2024, oltre i termini di legge. Perciò i motivi non sono stati esaminati nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma equa (importo nel testo fornito risulta troncato).
Norme richiamate
art. 23-bis legge n. 176 del 2020
Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti
Il rito cartolare previsto dall'art. 23-bis comporta la comunicazione del solo dispositivo alle parti e richiede di coordinare la decorrenza dei termini di impugnazione con le specifiche modalità di deposito della motivazione
art. 23, comma 9 (richiamato)
[...] dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile
Stabilità delle modalità di deposito del provvedimento che influenzano la determinazione del dies a quo per i termini d'impugnazione
art. 585 cod. proc. pen.
Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio ... b) di trenta giorni ... c) di quarantacinque giorni ... I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione ... c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ...
La Corte ha preferito applicare le regole generali degli impugnativi (art. 585) calibrando la decorrenza in relazione al deposito della motivazione nel rito cartolare, ritenendo incompatibile una compressione del diritto di difesa con termini uniformi e ristretti
art. 544 cod. proc. pen.
richiamato nel contesto delle diverse ipotesi di deposito e motivazione
Usato per distinguere i termini differenziati di impugnazione a seconda del tipo di lettura/deposito della motivazione
art. 598-bis cod. proc. pen.
richiamato (comma 2) in tema di istanza di partecipazione alla trattazione camerale
La mancata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis impedisce di considerare l'imputato "giudicato in assenza" ai fini dell'estensione dei termini d'impugnazione
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamato nel testo per spiegare l'estensione di quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza
La Corte ha affermato che tale estensione non si applica ai casi di appello trattato in camera non partecipata nel rito emergenziale quando non sia stata effettuata la dichiarazione di assenza con le modalità degli artt. 420 e 420-bis
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla condanna per spese e pagamento di una somma equa
Consentire la condanna al pagamento di somme a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso quando emergono profili di colpa
artt. 157 e ss. cod. pen. (prescrizione)
richiamati in relazione alla censura sulla mancata declaratoria di prescrizione
La doglianza di prescrizione è stata valutata nel merito solo come motivo dedotto, ma non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ricordato i criteri di calcolo dei termini prescrizionali ma ha escluso l'esame per tardività
art. 99, comma 4 cod. pen.
richiamato in qualità di norma che disciplina la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale
La circostanza aggravante della recidiva specifica reiterata è stata ritenuta sussistente in primo grado e confermata in appello (contestazione sostanziale, non oggetto del riesame per inammissibilità)
artt. 601, 178, 179 cod. proc. pen.
richiamati come norme invocate a supporto della tesi di nullità del decreto di citazione
Le norme relative alla forma e contenuto degli atti di citazione sono richiamate dalla difesa per sostenere la nullità; la Corte, però, ha ritenuto che l'eventuale vizio non sufficesse a giustificare decorrenze diverse per i termini d'impugnazione e non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità
Massime di principio
- Quando l'appello è deciso con il rito "cartolare" ex art. 23-bis l'avviso/ comunicazione del solo dispositivo non modifica automaticamente il termine per proporre ricorso; la decorrenza va valutata con riferimento al deposito della motivazione secondo art. 585 c.p.p.
- La scelta della trattazione scritta non può essere sfruttata per comprimere i termini d'impugnazione a danno del diritto di difesa: la Cassazione tende a privilegiare l'applicazione delle regole ordinarie di impugnazione (art. 585) per garantire adeguati spazi difensivi
- La mancata indicazione di specifiche formalità nel decreto di citazione (es. Sezione competente) non determina automaticamente l'annullamento se il difensore è stato comunque messo in condizione di esercitare i rimedi processuali; vanno valutati concretamente gli effetti sul diritto di difesa
- L'estensione di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis per l'imputato giudicato in assenza non si applica automaticamente nei procedimenti camerali non partecipati ex rito emergenziale quando non sono rispettate le formalità che determinano lo stato di 'giudicato in assenza'
- Se un ricorso per cassazione è tardivo, i vizi sostanziali o di nullità denunciati non vengono esaminati: la tempestività dell'impugnazione è condizione di ammissibilità essenziale
- In caso di inammissibilità la parte può essere condannata alle spese e a somme ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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