Cassazione Penale, Sentenza n. 28954/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello per due motivi principali: 1) violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello circa acquisizione di prove documentali già richieste anche in primo grado, tese a dimostrare l'incerta attribuibilità del furto ascritto al capo A, poiché un fatto simile era avvenuto due mesi prima ad opera di soggetto somigliante; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per falsa applicazione di legge penale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte avrebbe formulato una prognosi negativa sulla recidiva futuro senza considerare la giovane età, l'incensuratezza, la partecipazione al processo e il comportamento del ricorrente (rientro dall'estero e costituirsi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso privo di specificità, rilevando che esso riproponeva questioni già valutate in primo grado e che la Corte territoriale aveva fornito adeguata e non illogica motivazione per non rinnovare l'istruttoria (i documenti richiesti riguardavano provvedimenti cautelari relativi a fatti diversi e pertanto non necessari). Sul secondo motivo lo ha ritenuto generico: la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo il diniego della sospensione condizionale valorizzando la commissione di due reati in breve lasso di tempo e la conseguente prognosi negativa sulla future astensione da reati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso; utilizzata per inquadrare i limiti di specificità dei motivi dedotti in Cassazione
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte afferma che tale rinnovazione è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria e al giudizio del giudice di merito, il quale è libero di decidere se sia necessaria la rinnovazione e la sua valutazione è incensurabile se correttamente motivata
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione o erronea applicazione di legge; la Corte ha ritenuto il rilievo relativo alla sospensione condizionale generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per i ricorsi infondati o inammissibili; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01)
Richiamata per sostenere il principio che la valutazione sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa al giudice di merito e la sua motivazione è incensurabile in Cassazione se congrua
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice può fondare la prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale anche su precedenti giudiziari non definitivi e sulla cosiddetta "capacità a delinquere"
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la generica riproposizione di censure già svolte nei gradi precedenti è spesso dichiarata inammissibile
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) richiede di dimostrare che l'istruttoria è incompleta e che, senza la rinnovazione, il giudice non può decidere; la valutazione sulla necessità della rinnovazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- Per la concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice può formulare una prognosi negativa fondata sulla "capacità a delinquere" anche sulla base di precedenti non definitivi; per ottenere il beneficio è quindi necessario fornire elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione negativa del giudice (es. documentazione sul cambiamento di vita, elementi certi di reinserimento, valutazioni psicosociali)
- Chi propone ricorso deve affrontare esplicitamente le motivazioni della sentenza impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche: altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per genericità
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e obblighi di versamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), perciò è importante valutare il concreto margine di successo prima di impugnare
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