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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28954/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello per due motivi principali: 1) violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello circa acquisizione di prove documentali già richieste anche in primo grado, tese a dimostrare l'incerta attribuibilità del furto ascritto al capo A, poiché un fatto simile era avvenuto due mesi prima ad opera di soggetto somigliante; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per falsa applicazione di legge penale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte avrebbe formulato una prognosi negativa sulla recidiva futuro senza considerare la giovane età, l'incensuratezza, la partecipazione al processo e il comportamento del ricorrente (rientro dall'estero e costituirsi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso privo di specificità, rilevando che esso riproponeva questioni già valutate in primo grado e che la Corte territoriale aveva fornito adeguata e non illogica motivazione per non rinnovare l'istruttoria (i documenti richiesti riguardavano provvedimenti cautelari relativi a fatti diversi e pertanto non necessari). Sul secondo motivo lo ha ritenuto generico: la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo il diniego della sospensione condizionale valorizzando la commissione di due reati in breve lasso di tempo e la conseguente prognosi negativa sulla future astensione da reati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso; utilizzata per inquadrare i limiti di specificità dei motivi dedotti in Cassazione

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte afferma che tale rinnovazione è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria e al giudizio del giudice di merito, il quale è libero di decidere se sia necessaria la rinnovazione e la sua valutazione è incensurabile se correttamente motivata

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione o erronea applicazione di legge; la Corte ha ritenuto il rilievo relativo alla sospensione condizionale generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per i ricorsi infondati o inammissibili; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01)

    Richiamata per sostenere il principio che la valutazione sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa al giudice di merito e la sua motivazione è incensurabile in Cassazione se congrua

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice può fondare la prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale anche su precedenti giudiziari non definitivi e sulla cosiddetta "capacità a delinquere"

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la generica riproposizione di censure già svolte nei gradi precedenti è spesso dichiarata inammissibile
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) richiede di dimostrare che l'istruttoria è incompleta e che, senza la rinnovazione, il giudice non può decidere; la valutazione sulla necessità della rinnovazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata
  • Per la concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice può formulare una prognosi negativa fondata sulla "capacità a delinquere" anche sulla base di precedenti non definitivi; per ottenere il beneficio è quindi necessario fornire elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione negativa del giudice (es. documentazione sul cambiamento di vita, elementi certi di reinserimento, valutazioni psicosociali)
  • Chi propone ricorso deve affrontare esplicitamente le motivazioni della sentenza impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche: altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per genericità
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e obblighi di versamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), perciò è importante valutare il concreto margine di successo prima di impugnare

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