Sentenza del 02/03/2020 n. 5638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cinque avvisi di accertamento ICI per i periodi 2005-2009. La controversia verteva principalmente sulla qualificazione fiscale degli immobili di edilizia agevolata realizzati in base all'art.18 del d.l. n.152/1991 (conv. in legge n.203/1991): la ricorrente sosteneva che tali immobili dovessero essere equiparati ai contratti di locazione a canone convenzionato ex art.2 legge n.431/1998 (con conseguente esclusione o riduzione ICI deliberata dal Comune), e in via subordinata contestava la titolarità reale degli immobili (sostenendo di essere mero concessionario statale esentato ai sensi del d.lgs. n.504/1992) nonché la determinazione della superficie tassabile e del valore al mq applicato dal Comune. E. srl ha altresì dedotto vizi procedurali e mancato esame di precedenti giudizi passati in giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le tesi della società: 1) l'agevolazione prevista dall'art.2, comma 4, legge n.431/1998 non si applica agli alloggi realizzati in esecuzione del piano straordinario di cui all'art.18 d.l. n.152/1991, per diversità di ratio, finalità e fonte di finanziamento; 2) con la modifica introdotta dall'art.18 della legge n.388/2000 il concessionario di aree demaniali è soggetto d'imposta ICI, per cui la qualifica di concessionario non esclude la soggettività passiva; 3) le doglianze circa l'estensione dell'area tassabile e gli errori di calcolo erano inammissibili perché non dedotte nei termini procedurali e l'appello non poteva rideterminare la superficie fissata in primo grado quando non impugnata; 4) il giudice d'appello ha motivatamente disatteso precedenti decisioni favorevoli alla contribuente, applicando criteri conformi e richiamando proprie decisioni successive. È stata inoltre disposta la condanna della società al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
legge n.431 del 1998, articolo 2 (commi 1,3,4)
"Per favorire la realizzazione degli accordi... i comuni possono deliberare... aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi."
Il beneficio previsto riguarda i canoni convenzionati disciplinati dalla legge 431/1998 e non si estende, per differente ratio e finalità, agli alloggi realizzati ai sensi dell'art.18 del d.l. n.152/1991.
d.l. n.152 del 1991, art.18 (conv. in legge n.203/1991, art.18)
"Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato..."
Si tratta di un programma straordinario con finanziamento pubblico finalizzato alla mobilità del personale per esigenze di servizio (lotta alla criminalità organizzata); tale finalità e modalità di finanziamento giustificano un diverso regime fiscale rispetto alla legge 431/1998.
d.lgs. n.504 del 1992, articoli 3 e 7 (e modifica ex legge n.388/2000, art.18)
La modifica normativa (art.18 legge n.388/2000) ha attribuito la soggettività passiva dell'ICI anche al concessionario di aree demaniali; dunque il fatto di essere concessionario non esonera automaticamente dall'imposizione ICI.
Massime di principio
- Le agevolazioni ICI previste per i canoni convenzionati dalla legge 431/1998 non si estendono automaticamente ad altri programmi di edilizia agevolata con finalità e finanziamenti diversi: verificare la ratio e la disciplina specifica della fonte normativa istitutiva.
- Quando una legge successiva esplicitamente individua il concessionario di aree demaniali come soggetto passivo (es. modifica introdotta dalla legge n.388/2000), la qualifica di concessionario non esclude l'obbligo tributario: occorre verificare la data della convenzione rispetto all'entrata in vigore della norma.
- Le deliberazioni comunali che prevedono esenzioni o riduzioni ICI hanno ambito e limiti propri; anche eventuali assimilazioni riportate in convenzioni devono essere interpretate secondo il loro contenuto testuale e non estese per equiparazione se manca identità di ratio normativa.
- Le questioni di fatto (es. superficie tassabile, valori al mq) devono essere tempestivamente impugnate nei termini e motivate in appello: omissioni procedurali o mancata impugnazione in appello possono rendere inammissibili i rilievi in Cassazione.
- I precedenti favorevoli (sentenze di CTP o CTR) possono essere valutati e disattesi dal giudice d'appello se è fornita motivazione congrua; non costituiscono automaticamente vincolo nel giudizio successivo.
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