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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29126/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Un soggetto, nella qualità di legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado e poi in appello per il delitto di omesso versamento IVA, per non avere versato entro il termine di legge l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2018, per un importo di oltre 1,6 milioni di euro. In primo grado era stato inoltre assolto da due capi di omesso versamento di ritenute perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, in difetto di prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omessa presa in carico, da parte della Corte d'appello, dei motivi relativi all'asserita insussistenza del reato in pendenza di concordato preventivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul rapporto tra omesso versamento IVA e procedura di concordato preventivo, sostenendo che l'art. 168 l. fall. comporterebbe un divieto implicito di pagamento di debiti anteriori e quindi una scriminante; (3) insussistenza del dolo, perché il mancato pagamento sarebbe dipeso dalla mancata richiesta di autorizzazione al tribunale ex art. 182-quinquies l. fall.; (4) omessa applicazione dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000 e dell'art. 131-bis c.p., assumendo che la pendenza del concordato dimostrasse lo stato di crisi dell'impresa e la particolare tenuità del fatto; (5) diniego delle attenuanti generiche e mancata dosimetria al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sul concordato preventivo, sul dolo, sulle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio, affermando che la sola domanda di concordato non scrimina il reato né esclude il dolo; ha invece accolto il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, rilevando che la Corte territoriale non aveva confrontato la deduzione difensiva fondata sullo stato di crisi documentato dalla procedura concorsuale con i criteri dell'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000, e ha quindi annullato con rinvio limitatamente a tale punto.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi di ricorso relativi alla pretesa irrilevanza penale dell'omesso versamento IVA in pendenza di concordato preventivo, alla mancanza del dolo, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ha invece ritenuto fondato il motivo sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, letta in combinato con l'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000. La sentenza di appello è stata pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la verifica della particolare tenuità, mentre resta ferma la statuizione di responsabilità per il reato di omesso versamento IVA. La Corte ha chiarito che la presentazione della domanda di concordato preventivo, da sola, non produce un effetto scriminante sine die e non rende illecitamente impossibile il pagamento; l'eventuale scriminante richiede un provvedimento giudiziale che vieti o impedisca il pagamento prima della scadenza dell'obbligo tributario. Quanto al dolo, la coscienza e volontà di non versare l'IVA dovuta è desunta dalla dichiarazione annuale e non è elisa dalla mancata attivazione di procedure autorizzative civilistiche.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Integra il delitto di omesso versamento IVA la mancata corresponsione, entro il termine previsto, dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale; la mera pendenza di concordato preventivo non esclude di per sé la configurabilità del reato.

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato solo per dare conto dell'assoluzione in primo grado dai capi relativi all'omesso versamento di ritenute per difetto di prova delle certificazioni; non è oggetto del ricorso deciso nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione dei motivi di appello e della sentenza impugnata.

  • art. 168 l. fall.

    La difesa lo invoca come fonte di un effetto protettivo automatico del patrimonio e di un divieto implicito di pagamento di debiti anteriori; la Corte nega che, da solo, esso produca una scriminante penale automatica.

  • art. 182-quinquies, comma 5, l. fall.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la mancata richiesta di autorizzazione al pagamento del debito tributario avrebbe rilevanza solo colposa; la Corte esclude tale lettura e la considera irrilevante per escludere il dolo.

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000

    Prevede che, ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice valuti in modo prevalente una pluralità di indici, tra cui lo stato di crisi dell'impresa; la Corte censura la sentenza di appello per non aver confrontato tale dato con la motivazione di diniego.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità da applicare, nel caso di specie, alla luce degli indici introdotti dalla disciplina tributaria speciale; il giudice deve motivare specificamente sullo stato di crisi dedotto.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio: il giudice di merito deve valutare gli indici rilevanti e motivare il giudizio di fatto, insindacabile se non illogico.

  • art. 51 c.p.

    Evocato come schema della scriminante per adempimento di un dovere/ordine legittimo dell'autorità; la Corte precisa che richiede un provvedimento giudiziale impeditivo del pagamento intervenuto prima della scadenza dell'obbligo.

  • art. 161, comma 7, l. fall.

    Richiamato nel quadro dei poteri dell'imprenditore dopo la domanda di concordato con riserva; non viene ritenuto sufficiente a trasformare la domanda in una scriminante automatica.

  • art. 167 l. fall.

    Richiamato sia nel dibattito sul divieto di atti pregiudizievoli per i creditori sia per sostenere che i pagamenti successivi alla domanda possono essere valutati in relazione alla procedura; non viene valorizzato come causa automatica di esclusione del reato.

  • art. 163 l. fall.

    Evocato per indicare il provvedimento di ammissione al concordato; la Corte osserva che nel caso concreto non risulta dimostrato che esso sia intervenuto prima della consumazione del reato.

  • art. 2, comma 1, lett. a, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

    Richiamato per definire lo stato di crisi d'impresa, rilevante quale indice ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel delitto di omesso versamento IVA, la semplice presentazione della domanda di concordato preventivo non esclude la punibilità e non opera di per sé come causa di giustificazione, se non interviene un provvedimento giudiziale che, prima della scadenza del tributo, impedisca o vieti il pagamento.
  • La scriminante riconducibile all'adempimento di un dovere o all'ordine dell'autorità richiede un atto giurisdizionale specifico e tempestivo; non basta un effetto protettivo generale della procedura concorsuale, né è consentito trasformare la domanda di concordato in una condizione potestativa di non punibilità.
  • Per l'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare l'IVA dovuta; tale elemento soggettivo è normalmente desumibile dalla presentazione della dichiarazione annuale che quantifica il debito tributario.
  • L'eventuale omissione di istanze autorizzative in sede concorsuale non degrada automaticamente la condotta a colpa, ma può confermare la scelta consapevole di non adempiere all'obbligazione tributaria.
  • In tema di particolare tenuità del fatto nei reati tributari, lo stato di crisi dell'impresa indicato dall'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000 è un indice che il giudice deve valutare in modo prevalente e con motivazione specifica; il mancato confronto con tale dato integra vizio di motivazione.
  • Le attenuanti generiche e la determinazione della pena restano affidate al giudizio di fatto del merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o omissione nella considerazione degli indici rilevanti ex art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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