Sentenza n. 2047/2026 - Milano, Sezione 1
per L’OTTEMPERANZA (ESECUZIONE) IN RELAZIONE alla sentenza n. 466/2023 pubblicata il 15/12/2023 RG n. 871/2022 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO (SEZIONE LAVORO), PASSATA IN GIUDICATO, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 15 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 25 novembre 2025 (carta del docente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza n. 466/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dal Ministero. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sei anni scolastici, per euro 500,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 15 luglio 2025; era quindi decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non risultava eseguita, nonostante fosse inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina attuativa.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni statali.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo giudiziale entro un termine prefissato, individuando gli atti necessari a realizzare il comando contenuto nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, quale organo ausiliario del giudice.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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