Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a estimi catastali, accolto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarò inammissibile. In Cassazione l'Amministrazione ha censurato tale statuizione con due motivi: con il primo ha sostenuto la validità della notificazione dell'appello eseguita tramite operatore postale privato e la tempestività della spedizione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che, anche a voler ravvisare un vizio, la notificazione sarebbe stata nulla e non inesistente. La contribuente ha resistito con controricorso. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla notificazione tramite operatori postali privati e sulla distinzione tra nullità e inesistenza, e ha verificato d'ufficio la tempestività dell'appello. Ha rilevato che mancava prova certa della tempestiva consegna dell'atto all'appellato entro il termine semestrale dall'art. 327 c.p.c., poiché la distinta dell'operatore privato non attribuiva certezza legale alla data di spedizione. Ne ha tratto la conclusione che l'appello era tardivo e quindi inammissibile ex art. 51 d.lgs. 546/1992, con conseguente rigetto del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i due motivi, confermando che, nel caso concreto, non era stata data prova della tempestività dell'appello avverso la sentenza di primo grado. Ha affermato che la notificazione tramite operatore postale privato, privo di titolo abilitativo nel periodo considerato, è nulla e non inesistente; tuttavia, la sanatoria per raggiungimento dello scopo non può colmare il difetto di prova della tempestiva proposizione dell'impugnazione, poiché manca certezza legale sulla data di consegna all'operatore. Poiché l'appello risultava ricevuto oltre il termine semestrale e non vi era prova certa di una spedizione tempestiva, la declaratoria di inammissibilità per tardività è stata confermata. Le spese sono state compensate in ragione dell'intervento di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    individua il rito camerale non partecipato seguito dalla Corte per la decisione del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    prevede il termine semestrale per proporre appello quando la sentenza non sia stata notificata; il termine va computato dal deposito della sentenza di primo grado.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione; la Corte osserva che la sanatoria non vale a superare la mancanza di prova certa della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    regola la tardività dell'appello nel processo tributario, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • direttiva n. 2008/6/CE

    richiamata dalle Sezioni Unite per affermare il quadro normativo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo giustificazione oggettiva ostativa dello Stato.

  • legge n. 124 del 2017

    indicata come il regime normativo successivo che ha inciso sulla materia delle notificazioni degli atti giudiziari tramite operatori postali privati.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è soggetta a termine perentorio, la sua tempestività è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e non è sanata dalla costituzione della controparte.
  • Nel periodo in cui l'operatore postale privato non era munito di titolo abilitativo a notificare atti giudiziari, la notificazione da esso eseguita è nulla e non inesistente; tuttavia, manca certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore, con conseguente necessità di prova rigorosa della tempestività.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non elimina il distinto problema della prova del rispetto del termine di impugnazione.
  • L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'appello grava su chi propone l'impugnazione.
  • Nel processo tributario, se la sentenza di primo grado non è stata notificata, l'appello deve essere proposto entro sei mesi dal deposito della decisione; in difetto di prova di tale rispetto, l'appello è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.