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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - Bari, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, 18 febbraio 2016, n. 890, con la richiesta della nomina di un commissario ad acta, nel caso di perdurante inottemperanza ed inflizione di penale (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

Giustizia amministrativa202501406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva annullato sanzioni amministrative e mancata corresponsione degli ausili finanziari, con richiesta di incidere sul provvedimento AGEA di accertamento del credito in ripetizione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Bari, sez. stralcio di Altamura, del 18 febbraio 2016, n. 890, che aveva annullato sanzioni amministrative per mancata prova degli illeciti. Hanno dedotto che AGEA non aveva regolato i pagamenti degli ausili finanziari e aveva emesso, il 22 ottobre 2013, il provvedimento n. 5842 di accertamento di un credito in ripetizione, fondato sulla legittimità delle contestazioni amministrative successivamente annullate. Hanno quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e l'applicazione di un'astreinte. Il TAR ha rilevato che la sentenza civile aveva avuto ad oggetto esclusivamente gli illeciti amministrativi sanzionati ai sensi della legge n. 689/1981 e non conteneva statuizioni sui pagamenti degli aiuti né sul provvedimento AGEA di accertamento del credito, che non risultava impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione di ottemperanza. La sentenza civile azionata era auto-esecutiva e aveva il solo effetto di annullare le sanzioni amministrative per mancata prova della responsabilità degli illeciti; non era possibile ricavarne ulteriori contenuti precettivi, né un obbligo di AGEA di corrispondere gli ausili finanziari o di rimuovere il proprio provvedimento n. 5842 del 22 ottobre 2013. Quest'ultimo, non essendo stato impugnato, si era consolidato. Le questioni relative ai pagamenti e agli aiuti avrebbero dovuto essere previamente trattate in via amministrativa e, ove necessario, fatte valere mediante tempestiva azione ordinaria di annullamento davanti al giudice munito di giurisdizione. L'azione di ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere, in via surrettizia, l'annullamento di un atto amministrativo non impugnato e la restituzione delle somme. Non sono state liquidate spese, poiché AGEA non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; l'azione presuppone l'esistenza di un comando giudiziale da eseguire e non può essere utilizzata per conseguire statuizioni ulteriori rispetto al contenuto precettivo del giudicato o per sostituire l'ordinaria impugnazione di un atto amministrativo consolidato.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    La sentenza civile azionata riguardava esclusivamente sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689/1981 e ne aveva disposto l'annullamento per mancata prova degli illeciti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un comando giudiziale concreto, attuale e ineseguito; non può essere utilizzato per ottenere effetti ulteriori rispetto al contenuto precettivo della decisione posta in esecuzione.
  • Una sentenza che annulla una sanzione amministrativa per mancata prova dell'illecito non determina, in assenza di specifiche statuizioni, obblighi ulteriori dell'amministrazione in materia di pagamenti, aiuti o restituzione di somme.
  • L'azione di ottemperanza non può surrogare l'azione ordinaria di annullamento di un provvedimento amministrativo non impugnato e ormai consolidato, né può essere utilizzata per chiederne la rimozione in via indiretta.
  • Le pretese relative alla corresponsione di ausili finanziari o sostegni agricoli devono essere previamente azionate in sede amministrativa e, ove il provvedimento adottato non sia satisfattivo, impugnate tempestivamente nelle forme ordinarie davanti al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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