Cassazione Penale, Ordinanza n. 15760/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di fatti di rapina e dei conseguenti prelievi con carte bancomat. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, lamentando in sostanza carenze motivazionali della decisione d'appello e proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio, senza però indicare con precisione quali specifiche doglianze di appello fossero state omesse o non confutate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che la mancata ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'imputato fosse stata utilizzata indebitamente ai fini probatori, con lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio. La Corte ha ritenuto entrambe le censure dirette, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un reale vizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo per genericità e per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il ricorso non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove senza confrontarsi con le effettive argomentazioni della decisione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la responsabilità dell'imputato risultava sorretta da un complessivo compendio probatorio, inclusa la chiamata in correità del coimputato, che aveva confermato la partecipazione del ricorrente ai diversi episodi di rapina e la successiva disponibilità delle carte bancomat usate per i prelievi. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Le censure di legittimità non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in doglianze generiche prive di correlazione con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata e si limiti a prospettare una lettura alternativa delle prove.
- La deduzione di vizi motivazionali deve indicare puntualmente quali argomentazioni decisive della decisione siano state omesse o travisate; la critica meramente assertiva o generica non è sufficiente.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che siano dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La responsabilità penale può essere fondata anche sulla chiamata in correità del coimputato, se questa si inserisce in un quadro probatorio complessivo coerente e non smentito da elementi difensivi concreti.
- Il silenzio dell'imputato circa una propria ricostruzione alternativa dei fatti non può, da solo, ribaltare un quadro probatorio già ritenuto coerente dai giudici di merito.
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