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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27608/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, all'esito di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputate per un episodio di rapina aggravata in concorso, commesso il 24/03/2014, concedendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, da un lato l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione e/o improcedibilità del reato, dall'altro il vizio di motivazione per mancata o generica valutazione della possibilità di una pronuncia favorevole ex art. 129 c.p.p. Hanno inoltre richiamato, in modo ritenuto generico, elementi che avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: quella relativa all'art. 129 c.p.p. perché, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione; quella relativa a prescrizione/improcedibilità perché la disciplina dell'improcedibilità non era applicabile ratione temporis al fatto del 24/03/2014 e perché la doglianza era aspecifica oltre che infondata, essendo il termine di prescrizione indicato come non ancora maturato, quantomeno fino al 24/03/2034. Le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione; non sono deducibili motivi rinunciati o censure sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sulla pena se non illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata declaratoria di proscioglimento può essere dedotta in cassazione solo nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato; nel caso concreto la censura è stata reputata inammissibile e comunque infondata.

  • artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n. 1, c.p.

    Norme richiamate per la contestazione di rapina aggravata in concorso, commessa da più persone riunite.

  • art. 581 c.p.p.

    La prescrizione deve essere dedotta con specificità, non essendo sufficiente un richiamo generico, a pena di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per sintetizzare il contenuto del motivo di ricorso ai soli fini della motivazione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità è circoscritto: possono essere dedotti solo vizi relativi alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano preclusi i motivi rinunciati.
  • La mancata valutazione delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, oggetto di ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
  • Le doglianze in materia di prescrizione devono essere specifiche e argomentate, indicando gli elementi di fatto e di diritto rilevanti; un motivo generico è inammissibile.
  • La prescrizione non si accerta mediante un mero calcolo aritmetico, ma richiede la soluzione di questioni giuridiche e fattuali che devono essere puntualmente devolute al giudice.
  • Quando il fatto è anteriore all'entrata in vigore della disciplina dell'improcedibilità e non ne ricorrono i presupposti temporali, tale disciplina non è applicabile.
  • La mancata illegalità della pena esclude la possibilità di far valere in cassazione censure sulla sola determinazione sanzionatoria in un giudizio definito con concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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