Sentenza del 04/05/2016 n. 8860 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2001, maggiore materia imponibile ai fini IVA e IRPEF, ritenendo omessa la dichiarazione dei compensi ricevuti dalla Sovrintendenza per i Beni architettonici e del paesaggio di Caserta e dalla s.p.a. R.W. La contribuente sosteneva che i compensi fossero riferibili allo studio associato del quale era socia e che, pertanto, le committenti avrebbero dovuto operare le ritenute d'acconto nei confronti dello studio. Dopo la decisione sfavorevole della Commissione tributaria provinciale, la Commissione regionale aveva accolto l'appello sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente. L'Agenzia ha impugnato la sentenza lamentando, da un lato, la violazione dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 per la produzione di nuovi documenti in appello e, dall'altro, un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, stabilendo che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza restrizioni, distinguendo tale facoltà dai limiti previsti per altre fonti di prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, essendo applicabile l'art. 366-bis c.p.c., non conteneva il necessario quesito di fatto. La sentenza favorevole alla contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva in giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti
Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti senza restrizioni generali, anche se non prodotti in primo grado. La disposizione è autonoma rispetto ai limiti previsti per l'ammissione di altre fonti di prova.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 1
La Corte distingue la produzione documentale, ammessa dal comma 2, dai limiti applicabili all'ammissione di ulteriori mezzi di prova ai sensi del comma 1.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale censura è stata ritenuta infondata con riferimento all'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette al relativo regime, il motivo fondato su vizio di motivazione doveva essere accompagnato da uno specifico quesito di fatto. La sua mancanza ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in linea generale, è possibile produrre nuovi documenti anche per la prima volta in appello; non si applica automaticamente ai documenti il divieto previsto per altri mezzi di prova.
- La parte che sostiene che compensi professionali appartengano a uno studio associato deve fornire documentazione idonea a dimostrare la riferibilità delle prestazioni e degli incassi allo studio, anziché alla persona fisica.
- In cassazione, le censure processuali e motivazionali devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili al periodo della decisione impugnata; la mancanza del quesito richiesto può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Quando la Corte di cassazione rigetta tutti i motivi, resta efficace la decisione di merito favorevole alla parte resistente, salvo ulteriori rimedi eventualmente applicabili.
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